Art. 1 - Piano generale di difesa del mare.
Il Ministro della marina mercantile attua la politica intesa alla protezione dell'ambiente
marino ed alla prevenzione di effetti dannosi alle risorse del mare, provvedendo alla
formazione, di intesa con le Regioni, del piano generale di difesa del mare e delle coste
marine dall'inquinamento e di tutela dell'ambiente marino, valido per tutto il territorio
nazionale, tenuto conto dei programmi statali e regionali anche in materie connesse, degli
indirizzi comunitari e degli impegni internazionali.
Tale piano, di durata non inferiore al quinquennio, è approvato dal CIPE.
Con la stessa procedura sono adottate le eventuali modifiche e varianti che si rendessero
necessarie in relazione all'evoluzione orografica, urbanistica, economica ed ecologica
delle coste.
Il piano delle coste indirizza, promuove e coordina gli interventi e le attività in
materia di difesa del mare e delle coste dagli inquinamenti e di tutela dell'ambiente
marino, secondo criteri di programmazione e con particolare rilievo alla previsione degli
eventi potenzialmente pericolosi e degli interventi necessari per delimitarne gli effetti
e per contrastarli una volta che si siano determinati.
Ai fini della formazione del piano, il Ministro della marina mercantile comunica alle
singole Regioni le proposte di piano relative al rispettivo territorio. Entro 60 giorni da
tale comunicazione il Ministro della marina mercantile sente la Commissione consultiva
interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, al fine di
definire e coordinare le osservazioni e le proposte delle Regioni stesse che concorreranno
alla formazione del piano.
Entro i successivi 30 giorni le Regioni debbono comunque esprimere il loro motivato avviso
sulle proposte formulate dal Ministro della marina mercantile. Ove le Regioni non
provvedano entro il termine predetto, il Ministro della marina mercantile procede
autonomamente.
Il Ministro della marina mercantile provvede altresì a regolare l'esercizio delle
attività marittime ed economiche nel mare territoriale e nelle aree marine esterne
sottoposte alla giurisdizione nazionale, sentita la Consulta per la difesa del mare dagli
inquinamenti istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 ottobre
1979 (2).
Art. 2 - Attuazione del piano. Vigilanza e soccorso in mare.
Per la realizzazione dei compiti di cui all'articolo 1, nonché per assicurare la vigilanza e
il soccorso in mare, il Ministro della marina mercantile provvede:
a) all'istituzione di un servizio di protezione dell'ambiente
marino, nonché di vigilanza costiera e di intervento per la prevenzione e il controllo
degli inquinamenti del mare;
b) al potenziamento del servizio di vigilanza e di soccorso in
mare svolto dal Corpo delle capitanerie di porto;
c) all'istituzione, d'intesa con il Ministro della difesa, di
un servizio di vigilanza sulle attività marittime ed economiche, compresa quella di
pesca, sottoposte alla giurisdizione nazionale nelle aree situate al di là del limite
esterno del mare territoriale (3); in caso di necessità tale servizio può integrare
quello di cui alla precedente lettera b).
Il servizio di protezione dell'ambiente marino, di vigilanza e di soccorso in mare, di cui
alle lettere a) e b), opera in accordo e con il contributo dei servizi esistenti sul
territorio.
Art. 3 - Rete di osservazione qualità ambiente marino
Per i fini di cui alla lettera a) dell'articolo 2 il Ministro della marina mercantile
provvederà ad organizzare una rete di osservazione della qualità dell'ambiente marino ed
un idoneo sistema di sorveglianza sulle attività svolgentisi lungo le coste, anche per lo
svolgimento dei servizi di cui alla lettera b) dell'articolo 2, costantemente collegato
con centri operativi, che opereranno nell'ambito di compartimenti marittimi, da situare
nelle zone maggiormente interessate al traffico marittimo e con un centro a livello
nazionale di coordinamento generale e di raccolta dati.
Per la costituzione ed il funzionamento della rete di osservazione della qualità
dell'ambiente marino, il Ministero della marina mercantile si avvale anche delle strutture
e del personale dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata
alla pesca marittima di cui all'art. 8, L. 17 febbraio 1982, n. 41.
La rete di osservazione effettua periodici controlli dell'ambiente marino con rilevamento
di dati oceanografici, chimici, biologici, microbiologici e merceologici e quanto altro
necessario per la lotta contro l'inquinamento di qualsiasi genere e per la gestione delle
fasce costiere nonché per la tutela, anche dal punto di vista ecologico delle
risorse marine.
Per il sistema di sorveglianza sulle attività che si svolgono lungo le coste sono
istituiti centri operativi nelle seguenti aree:
1) Mari Ligure e Alto Tirreno;
2) Medio e Basso Tirreno;
3) Acque della Sardegna;
4) Acque della Sicilia;
5) Ionio e Basso Adriatico;
6) Alto e Medio Adriatico.
La localizzazione dei compartimenti marittimi in cui hanno sede i centri operativi è
disposta con decreto del Ministro della marina mercantile (4).
I centri operativi raccolgono ed elaborano tutti i dati provenienti dal Centro nazionale
di coordinamento e dagli uffici, enti ed amministrazioni della zona di competenza relativi
alle attività svolgentisi in mare e trasmettono i dati raccolti al Centro nazionale di
coordinamento di cui al successivo comma, nonché agli uffici, enti ed amministrazioni
della zona di competenza, ai fini degli interventi operativi.
Presso l'Ispettorato centrale per la difesa del mare, di cui al successivo articolo 34,
viene istituito il Centro nazionale di coordinamento generale e di raccolta dati.
Esso raccoglie, elabora e coordina i dati trasmessi dei centri operativi periferici o
provenienti da altre amministrazioni e li mette a disposizione degli uffici competenti ai
fini degli interventi operativi.
Tutti i dati sono resi pubblici a cura dello stesso Ispettorato con apposito bollettino.
Con decreto del Ministro della marina mercantile sono adottate le disposizioni necessarie
per dotare il Centro nazionale di coordinamento ed i centri periferici delle attrezzature
adeguate ai compiti ed ai servizi fissati nella presente legge, nonché per il
funzionamento dei centri medesimi e della rete di osservazione della qualità
dell'ambiente marino.
Per le spese di organizzazione e funzionamento dei servizi di cui al presente articolo è
autorizzata per il periodo 1982 1985 la spesa complessiva di lire 25 miliardi da iscrivere
nello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile secondo quote
che verranno determinate in sede di legge finanziaria di cui all'articolo 11 della legge 5
agosto 1978, n. 468.
La quota relativa all'anno 1982 viene determinata in lire 1.500 milioni.
Per gli interventi di prevenzione e di controllo degli inquinamenti di cui alla lettera a) del
precedente articolo 2 si provvederà mediante la costruzione o l'acquisto o il noleggio
(5) o comunque l'utilizzazione, anche attraverso apposita convenzione, di unità navali
con caratteristiche di particolare maneggevolezza e velocità, di aeromobili nonché
di mezzi di trasporto e di rimorchio.
Le navi, gli aeromobili ed i mezzi di cui sopra dovranno essere strutturati ed attrezzati
per operazioni di pronto intervento, per il prelievo e la neutralizzazione delle sostanze
inquinanti, per la salvaguardia, in caso di necessità, della vita umana in mare, nonché
per ogni altra operazione tecnicamente possibile in caso di emergenza.
In attesa della costruzione o dell'acquisto delle navi indicate nel comma precedente,
ovvero in casi di comprovata emergenza o indispensabilità, si potrà far luogo al
noleggio temporaneo delle unità occorrenti.
[Per la costruzione, l'acquisto o il noleggio delle unità di cui al primo comma, con le
relative dotazioni e attrezzature, è autorizzata per il periodo 1982 1985 la spesa
complessiva di lire 40.000 milioni da iscrivere nello stato di previsione della spesa del
Ministero della marina mercantile secondo quote che verranno determinate in sede di legge
finanziaria di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468. La quota relativa
all'anno 1982 viene determinata in lire 14.000 milioni.] (6)
Per il trattamento delle morchie e delle acque di zavorra e di lavaggio delle petroliere,
prescritto dalla Convenzione IMCO stipulata a Londra nel 1973, in deroga a quanto previsto
dalla legge 8 aprile 1976, n. 203, il Ministro della marina mercantile può stipulare
convenzioni, di durata non superiore a 10 anni, con soggetti che gestiscono navi
appositamente costruite ed attrezzate per la raccolta ed il trattamento di detti
materiali, nonché per i fini di cui al secondo comma e che nella convenzione assumano
l'obbligo di mettere tali navi immediatamente a disposizione dell'autorità marittima per
gli interventi di prevenzione e controllo degli inquinamenti di cui alla lettera a)
dell'articolo 2.
In tal caso all'atto della stipula della convenzione è concesso un contributo non
superiore al 15 per cento del costo di costruzione della nave comprensivo delle pertinenze
ed attrezzature.
In caso di mancata osservanza degli obblighi assunti in convenzione, il Ministro della
marina mercantile dichiara la decadenza dal contributo concesso, con conseguente obbligo
per l'interessato di restituire la quota di contributo corrispondente al periodo di
residua durata della convenzione, maggiorata dell'interesse pari al tasso di sconto
vigente alla data del provvedimento di decadenza, aumentato di due punti.
Resta comunque fermo l'obbligo della restituzione dell'intero contributo maggiorato
dell'interesse, calcolato con le modalità di cui al comma precedente, se la decadenza
viene dichiarata prima che sia trascorso un quinquennio dalla data di concessione del
contributo.
All'onere relativo si provvede a carico del capitolo 8051 dello stato di previsione della
spesa del Ministero della marina mercantile per l'anno 1982 (7).
Al potenziamento del servizio di vigilanza e soccorso in mare di cui alla lettera b)
dell'articolo 2 si provvederà mediante la costruzione o l'acquisto di unità navali da
iscrivere nei quadri del naviglio militare, idonee ad essere impiegate anche in
navigazione di altura ed in condizioni atmosferiche avverse, di mezzi ad alta velocità
come aliscafi od altri mezzi adeguati, nonché di aeromobili da iscrivere nel registro
degli aeromobili militari dello Stato.
Per l'acquisizione delle predette unità navali, nonché dei predetti mezzi ed aeromobili,
con le occorrenti dotazioni e attrezzature, è autorizzata per il periodo 1982-1985 la
spesa complessiva di lire 60.000 milioni, da iscrivere nello stato di previsione della
spesa del Ministero della marina mercantile secondo quote che saranno determinate in sede
di legge finanziaria di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468.
La quota relativa all'anno 1982 viene determinata in lire 6.000 milioni.
All'istituzione del servizio di vigilanza di cui alla lettera c) dell'articolo 2 si provvederà mediante
la costruzione o l'acquisto di unità navali ed aeromobili, da iscrivere rispettivamente
nei quadri del naviglio e nel registro degli aeromobili militari dello Stato, aventi
caratteristiche e requisiti tecnici tali da rendere i predetti mezzi idonei, nel loro
coordinato assetto, ad effettuare prolungate operazioni di altura e ad assicurare la
necessaria prontezza di interventi o la capacità di perlustrare in tempi brevi ampi
tratti di mare.
Le unità navali e gli aeromobili dovranno essere progettati ed attrezzati anche per il
soccorso in zone di altura e per operazioni antinquinamento.
Con decreto del Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro della
difesa, verranno determinate le caratteristiche tecnico operative dei mezzi da acquisire.
Il decreto sarà emanato nel termine di due mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
Per l'acquisizione dei predetti mezzi, con le relative dotazioni e attrezzature, è
autorizzata per il periodo 1982-1985 la spesa complessiva di lire 120.000 milioni da
iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile
secondo quote che saranno determinate in sede di legge finanziaria di cui all'articolo 11
della legge 5 agosto 1978, n. 468.
La quota relativa all'anno 1982 viene determinata in lire 8.000 milioni.
Ai fini dell'acquisizione dei mezzi di cui agli articoli 4, 5 e 6, il Ministro della marina
mercantile potrà avvalersi della consulenza della Direzione generale delle costruzioni,
delle armi e degli armamenti navali del Ministero della difesa.
Con decreto del Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro della
difesa, potranno essere affidate alla medesima Direzione generale la stesura delle
specifiche tecniche contrattuali e l'assistenza tecnica durante la costruzione dei mezzi
sopra indicati.
Gli stanziamenti previsti negli articoli 4, 5 e 6 sono adeguati annualmente in sede di
legge finanziaria di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468.
I progetti ed i contratti, nonché gli atti di concessione e le convenzioni per l'esecuzione
di lavori, provviste e forniture inerenti all'attuazione degli articoli 3, 4, 5 e 6 e fino
all'importo complessivo di lire 500 milioni, qualunque sia il modo con il quale si sia
proceduto all'aggiudicazione, sono approvati dalla competente amministrazione senza
l'obbligo dei preventivi pareri richiesti dalle norme vigenti.
Per gli affari di cui al precedente comma di importo superiore a lire 500 milioni è
prescritto, in sostituzione dei pareri richiesti alle norme vigenti, il conforme parere di
un Comitato presieduto dal Ministro della marina mercantile o da un sottosegretario da lui
delegato e composta da:
1) il Presidente del Consiglio superiore della marina
mercantile;
2) il Presidente del Consiglio superiore delle Forze armate,
sezione marina;
3) un avvocato dello Stato designato dall'Avvocato generale
dello Stato;
4) il direttore generale del demanio marittimo e dei porti del
Ministero della marina mercantile;
5) il direttore generale del naviglio del Ministero della
marina mercantile;
6) il direttore generale della navigazione e traffico
marittimo del Ministero della marina mercantile;
7) il direttore generale della pesca marittima del Ministero
della marina mercantile;
8) il direttore generale delle costruzioni, armi e armamenti
navali del Ministero della difesa;
9) il direttore generale della produzione industriale del
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, o un suo delegato;
10) il capo dell'Ispettorato generale delle Capitanerie di
porto;
11) il capo dell'Ispettorato tecnico del Ministero della
marina mercantile;
12) un funzionario del Ministero del tesoro con qualifica non
inferiore a dirigente generale.
Ai lavori del Comitato partecipa anche il direttore del dipartimento della protezione
civile o un suo delegato.
Le funzioni di segretario del Comitato sono svolte da un funzionario designato dal
Ministro della marina mercantile coadiuvato da due dipendenti del Ministero stesso.
I membri del Comitato e della segreteria sono nominati con decreto del Ministro della
marina mercantile.
Il servizio di vigilanza, di cui alla lettera c) dell'articolo 2, è affidato alla Marina
militare, che provvederà all'equipaggiamento ed alla condotta dei mezzi.
Il servizio sarà svolto in base alle direttive che saranno emanate d'intesa fra il
Ministro della marina mercantile e il Ministro della difesa, sentite, ove occorra, le
altre amministrazioni, interessate.
Le spese di gestione e manutenzione dei mezzi destinati al servizio di vigilanza di cui al
primo comma, conseguenti alla realizzazione del programma di costruzione e acquisto dei
mezzi di cui all'articolo 6, saranno a carico del Ministero della difesa.
Ai comandanti delle unità di vigilanza di cui al presente articolo, è riconosciuta la
qualifica di ufficiali di polizia giudiziaria ai sensi dell'articolo 221, ultimo comma,
del Codice di procedura penale.
Art. 10- Pronto intervento contro inquinamenti da incendi
Il Ministero della marina mercantile provvede, nel quadro del servizio nazionale di protezione civile, d'intesa con le altre amministrazioni civili e militari dello Stato, mediante il concorso degli enti pubblici territoriali, all'organizzazione del pronto intervento per la difesa del mare e delle zone costiere dagli inquinamenti causati da incidenti.
Nel caso di inquinamento o di imminente pericolo di inquinamento delle acque del mare causato
da immissioni, anche accidentali, di idrocarburi o di altre sostanze nocive, provenienti
da qualsiasi fonte o suscettibili di arrecare danni all'ambiente marino, al litorale e
agli interessi connessi, l'autorità marittima, nella cui area di competenza si verifichi
l'inquinamento o la minaccia di inquinamento, è tenuta a disporre tutte le misure
necessarie, non escluse quelle per la rimozione del carico del natante, allo scopo di
prevenire od eliminare gli effetti inquinanti, ovvero attenuarli qualora risultasse
tecnicamente impossibile eliminarli.
Qualora il pericolo di inquinamento o l'inquinamento in atto sia tale da determinare una
situazione di emergenza, il capo del compartimento marittimo competente per territorio
dichiara l'emergenza locale, dandone immediata comunicazione al Ministro della marina
mercantile, ed assume la direzione di tutte le operazioni sulla base del piano operativo
di pronto intervento locale, ferme restando le attribuzioni di ogni amministrazione
nell'esecuzione dei compiti di istituto, da lui adottato d'intesa con gli organi del
servizio nazionale della protezione civile.
Il Ministro della marina mercantile dà immediata comunicazione della dichiarazione di
emergenza locale al servizio nazionale della protezione civile tramite l'Ispettorato
centrale per la difesa del mare di cui al successivo articolo 34.
Quando l'emergenza non è fronteggiabile con i mezzi di cui il Ministero della marina
mercantile dispone, il Ministro della marina mercantile chiede al Ministro della
protezione civile di promuovere la dichiarazione di emergenza nazionale. In tal caso il
Ministro della protezione civile assume la direzione di tutte le operazioni sulla base del
piano di pronto intervento nazionale adottato dagli organi del servizio nazionale per la
protezione civile.
Restano ferme le norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 27 maggio
1978, n. 504, per l'intervento in alto mare in caso di sinistri ed avarie a navi battenti
bandiera straniera che possano causare inquinamento o pericolo di inquinamento
all'ambiente marino o al litorale.
Il comandante, l'armatore o il proprietario di una nave o il responsabile di un mezzo o di un
impianto situato sulla piattaforma continentale o sulla terraferma, nel caso di avarie o
di incidenti agli stessi, suscettibili di arrecare, attraverso il versamento di
idrocarburi o di altre sostanze nocive o inquinanti, danni all'ambiente marino, al
litorale o agli interessi connessi, sono tenuti ad informare senza indugio l'autorità
marittima più vicina al luogo del sinistro e ad adottare ogni misura che risulti al
momento possibile per evitare ulteriori danni ed eliminare gli effetti dannosi già
prodotti.
L'autorità marittima rivolge ai soggetti indicati nel comma precedente immediata diffida
a prendere tutte le misure ritenute necessarie per prevenire il pericolo d'inquinamento e
per eliminare gli effetti già prodotti.
Nel caso in cui tale diffida resti senza effetto, o non produca gli effetti sperati in un
periodo di tempo assegnato, l'autorità marittima farà eseguire le misure ritenute
necessarie per conto dell'armatore o del proprietario, recuperando, poi, dagli stessi le
spese sostenute.
Nei casi di urgenza, l'autorità marittima farà eseguire per conto dell'armatore o del
proprietario le misure necessarie, recuperandone, poi, le spese, indipendentemente dalla
preventiva diffida a provvedere.
Per i contratti riguardanti gli interventi urgenti il Ministro della marina mercantile, sentito
il Comitato di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 27 maggio
1978, n. 504, e, con riferimento agli obiettivi del piano di pronto intervento nazionale,
il Ministro della protezione civile, può provvedere a trattativa privata, senza l'obbligo
di acquisire il preventivo parere del Consiglio di Stato sui progetti di contratto.
All'esecuzione di contratti, stipulati ai sensi del comma precedente, si può provvedere
anche prima del visto e della registrazione dei relativi decreti di approvazione da parte
della Corte dei conti.
Con la procedura di cui ai precedenti commi provvedono i capi dei compartimenti per i casi
di emergenza locale, previa autorizzazione del Ministro della marina mercantile, sentito
il Comitato di cui al primo comma.
Qualora, per motivi di urgenza, si sia verificata la necessità di assicurare l'immediata
disponibilità di materiale di pronto impiego e non sia stato possibile stipulare i
relativi contratti, il Ministro della marina mercantile, per il pagamento delle somme agli
aventi diritto, provvederà con atti di riconoscimento di debito.
Alle spese occorrenti per l'adozione delle misure di cui all'articolo 11 nonché per il
rimborso alle altre amministrazioni delle spese sostenute per gli interventi ad esse
richiesti, si provvede a carico di apposito capitolo dello stato di previsione della spesa
del Ministero della marina mercantile, avente natura di spesa obbligatoria.
Le somme recuperate a carico dei privati per le spese sostenute per gli interventi di cui
all'articolo 12, verranno versate all'entrata del bilancio dello Stato.
Il presente titolo ha per oggetto le immissioni in mare di sostanze nocive all'ambiente marino provenienti dalle navi: esso non riguarda lo scarico di rifiuti in mare effettuato a mezzo navi disciplinato dall'articolo 14 della legge 24 dicembre 1979, n. 650.
Nell'ambito delle acque territoriali e delle acque marittime interne, compresi i porti, è fatto
divieto a tutte le navi, senza alcuna discriminazione di nazionalità, di versare in mare,
o di causarne lo sversamento, idrocarburi o miscele di idrocarburi, nonché le altre
sostanze nocive all'ambiente marino indicate nell'elenco A allegato alla presente legge.
Del pari è fatto divieto alle navi battenti bandiera italiana di scaricare le sostanze di
cui al precedente comma anche al di fuori delle acque territoriali.
Per quanto attiene allo scarico nelle acque del mare di materiali provenienti da fondali
di ambienti marini, salmastri o fluviali ovvero da terreni litoranei emersi, compreso il
ripristino del passo di accesso ai porti, restano ferme le disposizioni di cui
all'articolo 14 della legge 24 dicembre 1979, n. 650, e le direttive del Comitato
interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento di cui all'articolo 3 della
legge 10 maggio 1976, n. 319.
L'elenco di cui al primo comma deve essere aggiornato ogni due anni o ogni qualvolta se ne
ravvisi la necessità, con decreto del Ministro della marina mercantile, sentite le
competenti Commissioni parlamentari (8).
Al di là del limite esterno del mare territoriale italiano, qualora navi italiane, in
violazione delle norme in materia di tutela delle acque marine dall'inquinamento stabilite
nella presente legge e nelle convenzioni internazionali in vigore, di cui l'Italia è
parte contraente, versino in mare idrocarburi, miscele di idrocarburi od altre sostanze
vietate, sono applicabili le pene di cui ai successivi articoli del presente titolo.
Il comandante della nave che violi le disposizioni di cui all'articolo 19 è punito con
l'arresto fino a sei mesi ovvero con l'ammenda fino a 10 milioni.
Art. 18 (9)
Le navi italiane, alle quali si applica la normativa di cui all'articolo 17, devono avere,
tra i libri di cui all'articolo 169 del codice della navigazione, il registro degli
idrocarburi sul quale vanno effettuate le prescritte annotazioni.
In tutti i casi di versamento o perdita di idrocarburi, il comandante della nave è tenuto
a farne annotazione nel registro degli idrocarburi, con l'indicazione delle circostanze e
delle cause di tale versamento o perdita, nonché a farne denuncia al comandante del porto
più vicino.
Ogni pagina del registro degli idrocarburi deve essere firmata dall'ufficio o dagli
ufficiali responsabili delle relative operazioni e, qualora la nave sia armata, dal
comandante.
Per la tenuta del registro degli idrocarburi si applicano le disposizioni degli articoli
362 e seguenti del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione marittima
riguardanti i libri di bordo.
Il comandante di una nave battente bandiera italiana che violi le disposizioni dell'articolo
16 o la normativa internazionale di cui all'articolo 17, nonché il proprietario o
l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso,
sono puniti con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da lire 500.000 a lire 10
milioni; se il fatto è avvenuto per colpa le suddette pene sono ridotte alla metà.
Alla stessa pena è soggetto il comandante di una nave battente bandiera straniera che
violi le disposizioni di cui all'articolo 16.
Per i reati previsti al primo e secondo comma del presente articolo è consentita, in caso
di recidiva specifica, l'emissione del mandato di cattura.
Per il comandante di nazionalità italiana della nave la condanna per il reato di cui al
precedente primo comma comporta la sospensione del titolo professionale, la cui durata
sarà determinata ai sensi dell'articolo 1083 del codice della navigazione.
Ai comandanti di navi di nazionalità non italiana che abbiano subito condanne in
relazione al reato di cui sopra sarà inibito l'attracco a porti italiani per un periodo
variabile, da determinarsi con decreto del Ministro della marina mercantile, commisurato
alla gravità del reato commesso ed alla condanna comminata.
In
relazione ai danni provocati per violazione delle disposizioni previste dal presente
titolo, fermo restando il disposto dell'articolo 185 del codice penale, il comandante e il
proprietario o l'armatore della nave sono tenuti in solido a rifondere allo Stato le spese
sostenute per la pulizia delle acque e degli arenili, nonché a risarcire i danni arrecati
alle risorse marine.
Tale obbligo solidale sussiste anche nei casi in cui si sia dovuta effettuare la discarica
in mare di sostanze vietate, per la sicurezza della propria o di altra nave, o
l'immissione delle sostanze vietate nelle acque del mare sia stata causata da un'avaria o
da una perdita inevitabile ed ogni ragionevole precauzione sia stata adottata dopo
l'avaria o la scoperta della perdita per impedire o ridurre il versamento delle sostanze
stesse in mare.
Per i reati previsti dalla presente legge lo Stato, nella persona del Ministro della marina mercantile, può costituirsi parte civile nel relativo giudizio penale.
La sorveglianza per la prevenzione degli inquinamenti delle acque marine da idrocarburi e dalle altre sostanze nocive nell'ambiente marino e l'accertamento delle infrazioni alle norme relative sono affidati, sotto la direzione dei comandanti dei porti, agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria di cui all'articolo 221 del codice di procedura penale e all'articolo 1235 del codice della navigazione, nonché al personale civile dell'amministrazione della marina mercantile, agli ufficiali, sottufficiali e sottocapi della marina militare.
La lettera e) dell'articolo 15 della legge 14 luglio 1965, n. 963, è abrogata.
Art. 25 - Caratteristiche delle Riserve marine
Le riserve naturali marine sono costituite da ambienti marini, dati dalle acque, dai fondali e dai tratti di costa prospicenti che presentano un rilevante interesse per le caratteristiche naturali, geomorfologiche, fisiche, biochimiche con particolare riguardo alla flora e alla fauna marine e costiere e per l'importanza scientifica, ecologica, culturale, educativa ed economica che rivestono.
Art. 26 - Istituzione delle Riserve marine
Sulla
base delle indicazioni contenute nel piano di cui all'articolo 1 e in conformità agli
indirizzi della politica nazionale di protezione dell'ambiente, le riserve marine sono
istituite con decreto del Ministro della marina mercantile su conforme parere del
Consiglio nazionale per la protezione dell'ambiente naturale sezione protezione
dell'ambiente per la difesa del mare dagli inquinamenti, sentite le Regioni e i Comuni
territorialmente interessati.
Ai fini della Proposta di cui al comma precedente, la Consulta per la difesa del mare
dagli inquinamenti, previa individuazione delle aree marine per le quali appare opportuno
l'assoggettamento a protezione, accerta:
a) la situazione naturale dei luoghi e la superficie da
proteggersi;
b) i fini scientifici, ecologici, culturali, educativi,
minerari ed economici con cui va coordinata la protezione dell'area;
c) i programmi eventuali di studio e ricerca, nonché la
valorizzazione dell'area;
d) i riflessi della protezione nei rapporti con la navigazione
marittima e le attività di sfruttamento economico del mare e del demanio marittimo;
e) gli effetti che prevedibilmente deriveranno
dall'istituzione della riserva marina sull'ambiente naturale marino e costiero, nonché
sull'assetto economico e sociale del territorio e delle popolazioni interessate;
f) il piano dei vincoli e delle misure di protezione e
valorizzazione ritenuti necessari per l'attuazione delle finalità della riserva marina.
La Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti può avvalersi, ai fini
dell'accertamento, di istituti scientifici, laboratori ed enti di ricerca. In ogni caso è
richiesto il parere dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica
applicata alla pesca marittima di cui all'articolo 8 della legge 17 febbraio 1982, n. 41.
Ai fini dell'esercizio delle competenze di cui al presente titolo, la Consulta per la
difesa del mare dagli inquinamenti è integrata da tre rappresentanti delle associazioni
naturalistiche maggiormente rappresentative nel settore della tutela dell'ambiente marino,
da tre esperti nella stessa materia, nonché da due membri del Consiglio di
amministrazione dell'Istituto di cui al precedente comma, designati dal Consiglio
medesimo.
Art. 27 - Regolamentazione attività nelle riserve marine.
Nelle
riserve naturali marine, ogni attività può essere regolamentata attraverso la previsione
di divieti e limitazioni o sottoposta a particolari autorizzazioni in funzione delle
finalità per la cui realizzazione la riserva è stata istituita. In particolare possono
essere vietate o limitate:
a) l'asportazione anche parziale e il danneggiamento delle
formazioni minerali;
b) la navigazione, l'accesso e la sosta, con navi e natanti di
qualsiasi genere e tipo, nonché la balneazione;
c) la pesca sia professionale che sportiva con qualunque mezzo
esercitata;
d) la caccia, la cattura, la raccolta, il danneggiamento e in
genere qualunque attività che possa costituire pericolo o turbamento delle specie animali
o vegetali, ivi compresa la immissione di specie estranee;
e) l'alterazione con qualsiasi mezzo, diretta o indiretta,
dell'ambiente geofisico e delle caratteristiche biochimiche dell'acqua, nonché la
discarica di rifiuti solidi o liquidi e in genere l'immissione di qualsiasi sostanza che
possa modificare, anche transitoriamente, le caratteristiche dell'ambiente marino;
f) l'introduzione di armi, esplosivi e di qualsiasi mezzo
distruttivo o di cattura, nonché di sostanze tossiche o inquinanti;
g) le attività che possono comunque arrecare danno, intralcio
o turbativa alla realizzazione dei programmi di studio e di ricerca scientifica da
attuarsi sull'area.
Il decreto di istituzione della riserva marina prevede:
a) la determinazione delle aree marittime e di demanio
marittimo costituenti la superficie della riserva;
b) le finalità di carattere scientifico, culturale, economico
ed educativo per la cui realizzazione è istituita l'area protetta;
c) i programmi di studio e di ricerca scientifica, nonché di
valorizzazione da attuarsi nell'ambito della riserva;
d) la regolamentazione della riserva con la specificazione
delle attività oggetto di divieto o di particolari limitazioni o autorizzazioni.
Nell'ambito territoriale della riserva marina possono essere disposti dal Ministro della
marina mercantile programmi di intervento per il ripopolamento ittico, o per la
salvaguardia ecologica.
Qualora la riserva marina confini con il territorio di un parco nazionale o di una riserva
naturale dello Stato, il decreto di costituzione, adottato di concerto con il Ministro
dell'agricoltura e delle foreste, regola il coordinamento fra la gestione della riserva
marina e quella del parco nazionale o della riserva naturale dello Stato.
Ove la fascia costiera demaniale costituisca parte integrante dell'eco sistema terrestre e
non vi siano prevalenti ragioni di tutela dell'ambiente marino rispetto ai fini connessi
alla tutela territoriale, la gestione della fascia costiera demaniale è affidata all'ente
di gestione del parco o della riserva naturale che, per le relative attività di
vigilanza, si avvale delle Capitanerie di porto.
In tale ipotesi il decreto dispone a favore dell'ente delegato la concessione dell'area
demaniale e costiera e il relativo canone viene ad avere carattere ricognitorio.
Art. 28 - Commissione di riserva marina
In
attuazione dei principi di cui agli articoli 1 e 26 il Ministro della marina mercantile
promuove e coordina tutte le attività di protezione, tutela, ricerca e valorizzazione del
mare e delle sue risorse ed assicura il raggiungimento delle finalità istitutive di
ciascuna riserva attraverso l'Ispettorato centrale per la difesa del mare, di cui
all'articolo 34.
Per la vigilanza e l'eventuale gestione delle riserve marine, l'Ispettorato centrale si
avvale delle competenti Capitanerie di porto.
Presso ogni Capitaneria competente è istituita una Commissione di riserva, nominata con
decreto del Ministro della marina mercantile e così composta:
a) il comandante di porto che la presiede;
b) due rappresentanti dei Comuni rivieraschi designati dai
Comuni medesimi;
c) un rappresentante delle Regioni territorialmente
interessate;
d) un rappresentante delle categorie economico produttive
interessate designato dalla Camera di commercio per ciascuna delle Province nei cui
confini è stata istituita la riserva;
e) due esperti designati dal Ministro della marina mercantile
in relazione alle particolari finalità per cui è stata istituita la riserva;
f) un rappresentante delle associazioni naturalistiche
maggiormente rappresentative scelto dal Ministro della marina mercantile fra una terna di
nomi designati dalle associazioni medesime;
g) un rappresentante del provveditorato agli studi;
h) un rappresentante dell'amministrazione per i beni culturali
e ambientali;
i) un rappresentante del Ministero dell'ambiente (10).
Con apposita convenzione da stipularsi da parte del Ministro dell'ambiente, di concerto
con il Ministro della marina mercantile, la gestione della riserva può essere concessa ad
enti pubblici, istituzioni scientifiche, associazioni riconosciute (11).
La Commissione affianca la Capitaneria e l'ente delegato nella gestione della riserva,
formulando proposte e suggerimenti per tutto quanto attiene al funzionamento della riserva
medesima.
In particolare la Commissione dà il proprio parere alla proposta del regolamento di
esecuzione del decreto istitutivo e di organizzazione della riserva, ivi comprese le
previsioni relative alle spese di gestione, formulata dalla Capitaneria o dall'ente
delegato.
Il regolamento è approvato con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il
Ministro della marina mercantile, sentita la Consulta per la difesa del mare dagli
inquinamenti (12).
Art. 29 - Sezione Consiglio Nazionale protezione ambiente marino
Presso
il Ministero della marina mercantile è istituita la sezione del Consiglio nazionale per
la protezione dell'ambiente avente specifica competenza per tutte le questioni relative
alla tutela e alla protezione dell'ambiente marino.
La sezione è composta da 13 membri scelti fra persone di particolare qualificazione e
competenza nella materia della tutela e protezione dell'ambiente marino, di cui:
a) cinque in rappresentanza dei Ministeri della marina
mercantile, dei beni culturali ed ambientali, dell'agricoltura e foreste, del turismo e
spettacolo, della ricerca scientifica, designati dai rispettivi Ministri;
b) due in rappresentanza delle Regioni designati dalla
Commissione di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281;
c) due in rappresentanza dei Comuni rivieraschi, scelti dal
Presidente del Consiglio su rose di nomi formate dalle associazioni di enti locali
maggiormente rappresentative in campo nazionale;
d) due in rappresentanza degli enti ed organizzazioni operanti
nel campo della difesa della natura e dell'ambiente maggiormente rappresentativi in campo
nazionale, scelti dal Presidente del Consiglio su rose di nomi formate dagli enti e dalle
associazioni medesime;
e) due docenti di discipline attinenti alla tutela
dell'ambiente marino scelti dal Presidente del Consiglio.
In caso di mancata designazione di membri entro un mese dalla richiesta, il Consiglio
nazionale è convocato e delibera con i membri già designati, purché di numero non
inferiore alla metà più uno dei propri componenti.
La sezione è nominata con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del
Presidente del Consiglio, e dura in carica cinque anni.
I membri nominati nel corso del quinquennio in sostituzione di altri durano in carica fino
alla scadenza del mandato dei sostituiti. La sezione è presieduta dal Ministro della
marina mercantile o da un suo delegato (13).
Art. 30 - Sanzioni
Per
la violazione dei divieti o dei vincoli contenuti nel decreto di costituzione della
riserva si applica, salvo che il fatto costituisca reato, la sanzione amministrativa da
lire 200.000 a lire 5 milioni.
La Capitaneria di porto applica la sanzione di cui al comma precedente e provvede alla
confisca delle cose, strumenti ed attrezzi attraverso i quali si sia commessa la
violazione.
Il violatore è tenuto altresì alla restituzione di quanto comunque asportato dalla
riserva.
Art. 31 - Aree di riserve marine
Nella
prima applicazione della presente legge, l'accertamento di cui al secondo comma
dell'articolo 26, ha luogo con riferimento alle seguenti aree:
1) Golfo di Portofino;
2) Cinque Terre;
3) Secche della Meloria;
4) Arcipelago Toscano;
5) Isole Pontine;
6) Isola di Ustica;
7) Isole Eolie;
8) Isole Egadi;
9) Isole Ciclopi;
10) Porto Cesareo;
11) Torre Guaceto;
12) Isole Tremiti;
13) Golfo di Trieste;
14) Tavolara, Punta Coda Cavallo;
15) Golfo di Orosei, Capo Monte Santu;
16) Capo Caccia, Isola Piana;
17) Isole Pelagie;
18) Punta Campanella;
19) Capo Rizzuto;
20) Penisola del Sinis, Isola di Mal di Ventre.
Art. 32 -
Per
l'onere derivante dall'attuazione degli articoli 26 e 28 è autorizzata, per il periodo
1982 1985, la spesa complessiva di lire 3.000 milioni, da iscrivere nello stato di
previsione della spesa del Ministero della marina mercantile secondo quote che saranno
determinate in sede di legge finanziaria di cui all'art. 11 della legge 5 agosto 1978, n.
468.
La quota relativa all'anno 1982 è determinata in lire 500 milioni.
In
relazione all'ampliamento delle acque territoriali previsto dalla legge 14 agosto 1974, n.
359, ed alla fissazione delle linee di base del mare territoriale, disposta con il decreto
del Presidente della Repubblica 26 aprile 1977, n. 816, nonché all'esercizio della
giurisdizione dello Stato italiano al di là del limite esterno del mare territoriale,
secondo i principi del diritto internazionale, la fissazione dei limiti delle
circoscrizioni marittime di cui all'articolo 16 del codice della navigazione ha luogo
anche sulle aree marine antistanti il litorale, secondo criteri che valgano ad assicurare
la massima funzionalità ed efficienza agli uffici ad esse preposti.
A quanto previsto dal precedente comma si provvede a norma dell'articolo 1 del regolamento
di esecuzione del codice della navigazione marittima.
Art. 34 - Ispettorato centrale per la difesa del mare
Per
lo svolgimento dei compiti e delle attribuzioni di cui alla presente legge è istituito
presso il Ministero della marina mercantile un Ispettorato centrale per la difesa del
mare.
Tale Ispettorato ha compiti ispettivi e di intervento, alle dirette dipendenze del
Ministro della marina mercantile, nonché di coordinamento a livello nazionale e locale
dei servizi indicati all'articolo 2; esso adempie inoltre a tutte le altre competenze in
atto attribuite al Ministero della marina mercantile in materia di inquinamento e difesa
del mare.
Nei compartimenti marittimi in cui hanno sede i centri operativi di cui all'articolo 3
sono istituite sezioni tecniche per lo svolgimento in sede locale dei compiti attribuiti
all'Ispettorato; tali sezioni operano nell'ambito dei compartimenti marittimi e sono alle
dirette dipendenze dei capi compartimento.
L'Ispettorato è articolato in due divisioni; ad esso è preposto un dirigente generale
dei ruoli dell'amministrazione della marina mercantile; alle due divisioni sono preposti
primi dirigenti dei ruoli dell'amministrazione stessa.
Alle sezioni tecniche locali sono preposti ispettori in possesso di laurea con qualifica
tecnica dell'VIII qualifica funzionale di cui all'articolo 2 della legge 11 luglio 1980,
n. 312.
In relazione a quanto previsto dai precedenti commi, la tabella XVII di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, è sostituita dalla tabella B allegata
alla presente legge; inoltre i ruoli organici del Ministero della marina mercantile sono
incrementati di 14 unità nell'VIII livello delle qualifiche funzionali di cui alla legge
11 luglio 1980, n. 312, 58 unità nel VII livello, 42 unità nel VI livello, 25 unità nel
V livello, 296 unità nel IV livello, 89 unità nel III livello e 66 unità nel II
livello.
Per tutto quanto attiene alle esigenze della protezione civile, l'Ispettorato centrale per
la difesa del mare assume le funzioni di componente del servizio nazionale della
protezione civile.
I profili professionali di tali qualifiche saranno determinati ai sensi dell'articolo 3
della legge 11 luglio 1980, n. 312; in tale sede si terrà conto anche delle necessità di
formazione degli equipaggi dei mezzi disinquinanti, nonché di copertura delle sedi delle
delegazioni di spiaggia attualmente vacanti.
L'aumento di organico di cui al presente articolo ha luogo gradualmente nell'arco di
quattro anni a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro della marina
mercantile provvederà, con proprio decreto, ad emanare, in attesa degli adempimenti di
cui alla legge 11 luglio 1980, n. 312, le norme regolamentari per il funzionamento degli
uffici centrali e periferici dell'amministrazione della marina mercantile, stabilendo
altresì, nell'ambito delle dotazioni organiche complessive dell'amministrazione medesima,
le piante organiche dei suddetti uffici.
Alla copertura dei nuovi posti si provvederà con l'utilizzazione del personale
disponibile degli enti pubblici disciolti in possesso di adeguate competenze
professionali; in carenza di detto personale verranno banditi pubblici concorsi
circoscrizionali, applicando l'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1970, n. 1077.
Il
ruolo tecnico della carriera direttiva del Ministero della marina mercantile di cui al
quadro B annesso alla legge 7 dicembre 1960, n. 1541, è sostituito dal ruolo organico di
cui al quadro C allegato alla presente legge.
La nomina in prova alla qualifica di ispettore della VII qualifica funzionale di cui
all'articolo 2 della legge 11 luglio 1980, n. 312, del ruolo di cui al precedente comma,
si consegue mediante pubblico concorso per titoli integrato da colloquio, al quale possono
partecipare coloro che posseggono i prescritti requisiti per accedere agli impieghi civili
dello Stato e siano muniti di laurea in ingegneria navale o meccanica.
La nomina in prova alla qualifica di ispettore capo aggiunto, della VIII qualifica
funzionale di cui all'articolo 2 della legge 11 luglio 1980, n. 312, del ruolo di cui al
precedente primo comma, si consegue mediante pubblico concorso per titoli integrato da
colloquio, al quale possono partecipare coloro che, in aggiunta ai requisiti previsti dal
primo comma, abbiano svolto attività professionale per un periodo di almeno due anni.
Le categorie di titoli valutabili e l'oggetto del colloquio sono stabiliti nel bando di
concorso.
Presso
il Ministero della marina mercantile è istituito il ruolo tecnico della carriera di
concetto con la consistenza organica di cui al quadro C allegato alla presente legge.
La nomina in prova alla qualifica di perito della VI qualifica funzionale, di cui
all'articolo 2 della legge 11 luglio 1980, n. 312, del ruolo di cui al precedente comma,
si consegue mediante pubblico concorso per esami al quale possono partecipare coloro che
posseggono i prescritti requisiti per accedere agli impieghi civili dello Stato e siano
muniti di diploma di istituto tecnico nautico, di istituto tecnico industriale, di
istituto tecnico per geometri, di liceo scientifico o di diplomi equipollenti.
In
attesa del potenziamento degli organici del personale militare delle Capitanerie di porto,
da attuare in sede di esame globale delle esigenze delle Capitanerie medesime, la
consistenza organica del personale militare nelle Capitanerie di porto, per sopperire alle
immediate esigenze di cui alla presente legge, è aumentata di 102 ufficiali del ruolo
normale delle Capitanerie di porto e 234 sottufficiali nocchieri di porto, da realizzare
nell'arco di 4 anni a partire dal 1982.
Per realizzare tale incremento:
a) il quadro XI ruolo normale del Corpo delle Capitanerie di
porto della tabella n. 2 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive
modificazioni, è sostituito da quello riportato in allegato alla presente legge (allegato
D);
b) i numeri massimi dei contrammiragli e dei capitani di
vascello previsti dall'articolo 3 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, sono aumentati
rispettivamente di 2 unità e di 20 unità.
Le predette aliquote in aumento sono riservate agli ufficiali di detti gradi appartenenti
al ruolo normale del Corpo delle Capitanerie di porto;
c) fino alla completa copertura dei posti di organico dei
gradi rispettivamente superiori stabiliti dal quadro XI, così come sostituito dal quadro
D allegato alla presente legge, i capitani di corvetta e i sottotenenti di vascello non
possono essere promossi al grado superiore se non abbiano compiuto nel grado rivestito una
permanenza minima di 4 anni;
d) il numero dei posti da mettere annualmente a concorso per
la nomina ad ufficiale in servizio permanente del ruolo normale del Corpo delle
Capitanerie di porto non può superare un dodicesimo dell'organico complessivo degli
ufficiali inferiori quale risulta dal quadro XI, così come sostituito dal quadro D
allegato alla presente legge;
e) il numero globale dei capi di prima, seconda e terza classe
e dei secondi capi della marina militare, quale risulta dall'applicazione dell'articolo 18
della legge 10 giugno 1964, n. 447, è aumentato di 234 unità; l'aumento è riservato ai
sottufficiali dei predetti gradi appartenenti alla categoria nocchieri di porto.
L'onere
derivante dall'attuazione degli articoli 34 e 37 è valutato per l'anno 1982 in lire 2.000
milioni.
All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 35 e 36, valutato in lire 550 milioni
in ragione d'anno, si provvede per l'anno finanziario 1982 mediante riduzione dello
stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero
del tesoro per l'anno finanziario medesimo.
Entro
sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della
marina mercantile, di concerto con i Ministri dei lavori pubblici e del tesoro, è
approvato il programma quadriennale di potenziamento delle infrastrutture logistiche ed
operative delle Capitanerie di porto e degli altri uffici periferici della marina
mercantile al fine di adeguarli ai nuovi compiti previsti dalla presente legge, nonché
alle nuove dotazioni di personale.
Il Ministro della marina mercantile si avvale, per la realizzazione del suddetto
programma, delle procedure di cui all'articolo 7 della legge 23 gennaio 1974, n. 15.
All'onere
di lire 32.000 milioni, derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno 1982,
si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001
dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo alla
voce "Difesa del mare dagli inquinamenti, riassetto del servizio di soccorso in mare
e vigilanza sulle attività economiche sottoposte alla giurisdizione italiana".
Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
Art. 41 - Concessioni marine
Fino
all'approvazione degli elenchi previsti dall'articolo 59, secondo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, le concessioni di cui l'autorità
marittima disporrà il rinnovo o il rilascio, riguarderanno, quando l'utilizzazione
prevista risponda a finalità turistiche e ricreative, periodi di tempo non superiori
all'anno.
Qualora, per la natura delle iniziative rispondenti ad obiettive esigenze di interesse
pubblico, il rapporto concessorio debba avere maggiore durata, l'autorità marittima
procederà sentita la Regione territorialmente interessata
Alla
ricomposizione della Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti, di cui
all'articolo 1, ed alle modifiche della sua composizione che si siano rese necessarie in
base alla normativa prevista dalla presente legge, si provvede con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della marina mercantile.
Ai componenti della Consulta ed all'ufficio di segreteria nonché agli esperti aggregati
spetta, per l'opera svolta, un compenso la cui misura è stabilita con decreto del
Ministro della marina mercantile di concerto con il Ministro del tesoro.
Art. 43 (14)
- Acetaldeide, - Acetato di amile normale, - Acetato di butile normale, - Acetato di butile secondario, - Acetato di 2-etossietile, - Acetato di etile, - Acetato di isoamile, - Acetato di metile, - Acetato di propile normale, - Acetato di vinile, - Acetilato di butile normale, - Acetone, - Acido acetico, - Acido acrilico, - Acido butirrico, - Acido citrico (10 per cento-25 per cento), - Acido cloracetico, - Acido cloridrico, - Acido clorosolfonico, - Acido cresilico, - Acido eptanoico, - Acido fluoridrico (soluzione al 40 per cento), - Acido formico, - Acido fosforico, - Acido lattico, - Acidi naftenici, - Acido nitrico (90 per cento), - Acido ossalico (10 per cento-25 per cento), - Acido propionico, - Acido solforico, - Acido solforico fumante (oleum), - Acqua ossigenata (concentrazione superiore al 60 per cento), - Acrilato di etile, - Acrilato di 2-etilesile, - Acrilato di isobutile, - Acrilato di metile, - Acrilonitrile, - Acroleina, - Adiponitrile, - Alchilbenzenesolfonato (catena lineare) (catena ramificata), - Alcol allilico, - Alcol amilico normale, - Alcol benzilico, - Alcol 2-etilesilico, - Alcol furfurilico, - Alcol metilamilico, - Acetoncianidrina, - Alcol monilico, - Alcol propilico normale, - Aldeide butirrica normale, - Aldeide crotonica, - Allume (soluzione al 15 per cento), - Amminoetiletanolamina (idrossietiletilendiammina), - Ammoniaca (soluzione al 28 per cento), - Anidride acetica, - Anidride ftalica (liquefatta), - Anidride propionica, - Anilina, - Benzene, - Bicromato di sodio (soluzione), - Bisolfuro di carbonio, - Butilene glicolo, - Butirrato di butile, - Cicloesano, - Cicloesanolo, - Cicloesanone, - Cicloesilammina, - Cimene (parametilisopropilbenzene), - Cloridrine (grezze), - Clorobenzene (monocloro benzene), - Cloroformio, - Cloroprene, -Para-clorotoluene, - Cloruro d'acetile, - Cloruro d'allile, - Cloruro di benzile, - Cloruro di metilene, - Cloruro di vinilidene, - Cresoli, - Creosoto, - Cumene, - Decaidronaftalene, - Decano, - Diacetonalcole, - Dibromo etilene, - Diclorobenzene, - Dicloroetilene (o bicloroetilene), - Dicloropropene e Dicloropropano (miscela di D.D. per disinfezione di terreni), - Dietilammina, |
- Dietilbenzene (miscela di isomeri), - Dietilchetone (3 pentanone), - Dietilene glicol etere rnonoetilico, - Dietilene triammina, - Difenile e difeniletere, - Diisobutil chetone, - Diisobutilene, - Diisocianato di toluilene, - Diisopropanolamina, - Diisopropilammina, - Dimetilammina (soluzione acquosa al 40%), - Dimetiletanolamina (2 dimetiletanoetanol), - Dimetilformaldeide, - 1,4 Diossano, - Dodecilbenzene, - Epicloridrina, - Esametildiamina, - Etere benzilico, - Etere dicloroetilico, - Etere etilico, - Etere isopropilico, - Etere monoetilico dell'etilen glicol (2 etossietanolo), - Etilamilchetono, - Etilbenzene, - Etilcicloesano, - 2-etil-3 propilacroleina, - Etilendiammina, - Etilencianidrina, - Fenolo, - Formaldeide (soluzione al 37 per cento-50%), - Fosfato di tricresile, - Fosforo (elementare), - Tetraidronaftalina, - Idrossido di calcio (soluzione), - Idrossido di sodio, - Isobutanolo (alcol isobutilico), - Isobutiraldeide, - Isoforone, - Isopentano, - Isoprene, - Isopropanolammina, - Isopropilammina, - Isopril cicloesano, - Isottano, - Lattato di etile, - Metacrilato di butile, - Metacrilato di isobutile, - Metacrilato di metile, - 2-metil 5 piridina, - 2-metil pentene, - Metilstirene-alfa, - Monocloridrina di etilene (2-cloretanolo), - Monoetanolamina, - Monoisopropilamina, - Monometiletanolammina, - Monopropilarmmina (propilamina) Morfolina, - Naftalene (liquefatta), - Nitrobenzene, - 2-nitropropano, - Nitrotoluene (ortonotrotoluene) Nonilfenolo, - Olio di canfora, - Ossido di mesitile, - Ottanolo normale, - Pentacloretano, - Pentaclorofenato di sodio (soluzione), - Pentano normale, - Piombo tetraetile, - Piombo tetrametile, - Piridina, - Potassa caustica (idrossido di potassio), - Betapropiolattone, - Propionaldeide, - Sego, - Stirene, - Tetracloretilene (percloretilene), - Tetracloruro di carbonio, - Tetracloruro di silicio, - Tetracloruro di titanio, - Tetraidrofurano, - Tetrametilbenzene, - Toluene, - Trementina, - Tricloroetano, - Tricloretilene, - Tritanolammina, - Trietilamina, - Trimetilbenzene, - Xilene (miscele di isomeri). |
ALLEGATO II (16)
ALLEGATO III (17)
ALLEGATO IV (18)
(1) Vedi anche, l'art. 7 della legge 22 dicembre 1986, n. 910.
(2) Le funzioni del Ministero della Marina mercantile in materia di tutela dell'ambiente marino sono state trasferite al Ministero dell'ambiente dall'art. 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
(3) Con D.M. 20 maggio 1983 (G.U. 7 ottobre 1983, n. 285) sono state determinate le caratteristiche tecnico operative delle unità navali da adibire al servizio di vigilanza di cui all'art. 2, lettera c), della presente legge.
(4)
Il D.M. 4 marzo 1983 (G.U. 27 aprile 1983, n. 113) ha così disposto: "I centri
operativi previsti dall'art. 3 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, hanno sede presso i
seguenti compartimenti marittimi:
1) per il Mar Ligure a l'Alto Tirreno, compartimento marittimo
di Genova;
2) per il Medio e Basso Tirreno, compartimento marittimo di
Napoli;
3) per le acque della Sardegna, compartimento marittimo di
Cagliari;
4) per le acque della Sicilia, compartimento marittimo di
Catania;
5) per le acque dello Ionio e del Basso Adriatico,
compartimento marittimo di Bari;
6) per le acque dell'Alto e del Medio Adriatico, compartimento
marittimo di Ravenna".
Con D.M. 27 novembre 1986 (G.U. 20 febbraio 1987, n. 42) sono state emanate norme per
l'organizzazione, localizzazione e delimitazione delle aree di giurisdizione marittima dei
centri operativi periferici istituiti con la legge 31 dicembre 1982, n. 979.
(5) Le parole "o il noleggio" sono state inserite dall'art. 5 della legge 8 ottobre 1997, n. 344.
(6) Comma abrogato dall'art. 5 della legge 8 ottobre 1997, n. 344.
(7) Vedi, anche, l'art. 14 della legge 28 febbraio 1986, n. 41.
(8) Vedi il D.M. 6 luglio 1983.
(9) Sostituisce con tre commi i commi quarto e quinto dell'art. 14 della legge 24 dicembre 1979, n. 650.
(10) Lettera aggiunta dall'art. 2 della legge 8 luglio 1986, n. 349.
(11) Comma così sostituito dall'art. 2 della legge 8 luglio 1986, n. 349.
(12) Comma così sostituito dall'art. 2 della legge 8 luglio 1986, n. 349.
(13) Abrogato dall'art. 2 della legge 8 luglio 1986, n. 349.
(14) Aggiunge il n. 5-bis all'art. 2 del D.C.P.S. 15 settembre 1947, n. 1177.
(15) Vedi, anche, il D.M. 6 luglio 1983.
(16) Sostituisce la tab. XVII di cui al D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748.
(17) Sostituisce il quadro B annesso alla legge 7 dicembre 1960, n. 1541.
(18) Sostituisce il quadro XI, ruolo normale del Corpo delle Capitanerie di porto, della tabella n. 2 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137.
25. Le riserve naturali marine sono costituite da ambienti marini, dati dalle acque, dai fondali e dai tratti di costa prospicienti che presentano un rilevante interesse per le caratteristiche naturali, geomorfologiche, fisiche, biochimiche con particolare riguardo alla flora e alla fauna marine e costiere e per limportanza scientifica, ecologica, culturale, educativa ed economica che rivestono.
26. Sulla base delle indicazioni contenute nel piano di cui allarticolo 1 ed in conformità agli indirizzi della politica nazionale di protezione dellambiente, le riserve marine sono istituite con decreto del Ministro della marina mercantile su conforme parere del Consiglio nazionale per la protezione dellambiente naturale sezione protezione dellambiente per la difesa del mare dagli inquinamenti, sentite le regioni e i comuni territorialmente interessati.
Ai fini della Proposta di cui al comma precedente, la Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti, previa individuazione delle aree marine per e quali appare opportuno lassoggettamento a protezione, accerta:
la situazione naturale dei luoghi e la superficie da proteggersi;
i fini scientifici, ecologici, culturali, educativi, minerari ed economici con cui va coordinata la protezione dellarea;
i programmi eventuali di studio e ricerca nonché la valorizzazione dellarea;
i riflessi della protezione nei rapporti con la navigazione marittima e le attività di sfruttamento economico del mare e del demanio marittimo;
gli effetti che prevedibilmente deriveranno dalla istituzione della riserva marina sullambiente naturale marino e costiero nonché sullassetto economico e sociale del territorio e delle popolazioni interessate;
il piano dei vincoli e delle misure di protezione e valorizzazione ritenuti necessari per lattuazione delle finalità della riserva marina.
La Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti può avvalersi, ai fini dellaccertamento, di istituti scientifici, laboratori ed enti di ricerca. In ogni caso è richiesto il parere dellIstituto Centrale per la Ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima di cui allarticolo 8 della legge 17 febbraio 1982, n. 41 (9).
Ai fini dellesercizio delle competenze di cui al presente titolo, la Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti è integrata da tre rappresentanti delle associazioni naturalistiche maggiormente rappresentative nel settore della tutela dellambiente marino, da tre esperti nella stessa materia, nonché da membri del consiglio di amministrazione dellIstituto di cui al precedente comma, designati dal consiglio medesimo.
27. Nelle riserve naturali marine, ogni attività può essere regolamentata attraverso la previsione di divieti e limitazioni o sottoposta a particolari autorizzazioni in funzione delle finalità per la cui realizzazione la riserva è stata istituita.
In particolare possono essere vietate o limitate:
lasportazione anche parziale e i danneggiamento delle formazioni minerali;
la navigazione, laccesso e la sosta, con navi e natanti di qualsiasi genere e tipo, nonché la balneazione;
la pesca sia professionale che sportiva con qualunque mezzo esercitata;
la caccia, la cattura, la raccolta, il danneggiamento, e in genere qualunque attività che possa costituire pericolo o turbamento delle specie animali o vegetali, ivi compresa la immissione di specie estranee;
lalterazione con qualsiasi mezzo, diretta o indiretta, dellambiente geofisico e delle caratteristiche biochimiche dellacqua, nonché la discarica di rifiuti solidi o liquidi e in genere limmissione di qualsiasi sostanza che possa modificare, anche transitoriamente, le caratteristiche dellambiente marino;
lintroduzione di armi ed esplosivi e di qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura nonché di sostanze tossiche o inquinanti;
le attività che possono comunque arrecare danno , intralcio o turbativa alla realizzazione dei programmi di studio e di ricerca scientifica da attuarsi sullarea.
Il decreto di istituzione della riserva prevede:
la determinazione delle aree marittime e di demanio marittimo costituenti la superficie della riserva;
le finalità di carattere scientifico, culturale, economico ed educativo per la cui realizzazione è istituita larea protetta;
i programmi di studio e di ricerca scientifica nonché la valorizzazione da attuarsi nellambito della riserva;
la regolamentazione della riserva con la specificazione delle attività oggetto di divieto o di particolari limitazioni o autorizzazioni.
Nellambito territoriale della riserva marina possono essere disposti dal Ministro della marina mercantile programmi di intervento per il ripopolamento ittico, o per la salvaguardia ecologica.
Qualora la riserva marina confini con il territorio di un parco nazionale o di una riserva naturale dello Stato, il decreto di costituzione, adottato di concerto con il Ministro dellagricoltura e delle foreste, regola il coordinamento fra la gestione della riserva marina e quella del parco nazionale o della riserva naturale dello Stato.
Ove la fascia costiera demaniale costituisca parte integrante delleco-sistema terrestre e non vi siano prevalenti ragioni di tutela dellambiente marino rispetto ai fini connessi alla tutela territoriale, la gestione della fascia costiera demaniale, è affidata all'ente di gestione del parco o della riserva naturale che, per le relative attività di vigilanza, si avvale delle Capitanerie di porto.
28. In attuazione dei principi di cui agli articoli 1 e 26 il Ministro della marina mercantile promuove e coordina tutte le attività dei protezione, tutela, ricerca e valorizzazione del mare e delle sue risorse ed assicura il raggiungimento delle finalità istitutive di ciascuna riserva attraverso lIspettorato centrale per la difesa del mare, di cui allarticolo 34.
Per la vigilanza e leventuale gestione delle riserve marine, lIspettorato centrale si avvale delle competenti Capitanerie di porto
Presso ogni Capitaneria competente è istituita una commissione di riserva, nominata con decreto del Ministro della marina mercantile e così composta:
il comandante di porto che a presiede;
due rappresentanti dei comuni rivieraschi designati dai comuni medesimi;
un rappresentante delle regioni territorialmente interessate;
un rappresentante delle categorie economico-produttive interessate designato dalla camera di commercio per ciascuna delle province nei cui confini è stata istituita la riserva;
due esperti designati dal Ministro della marina mercantile in relazione alle particolari finalità per cui è stata istituita la riserva;
un rappresentante delle associazioni naturalistiche maggiormente rappresentative scelto dal Ministro della marina mercantile fra una terna di nomi designati dai comuni medesimi;
un rappresentante del provveditorato agli studi;
un rappresentante dellamministrazione per i beni culturali ed ambientali;
un rappresentante del Ministero dellambiente;
Con apposita convenzione da stipularsi da parte del Ministro dellambiente, di concerto con il Ministro della marina mercantile, la gestione della riserva può essere concessa ad enti pubblici, istituzioni scientifiche, associazioni riconosciute.
La commissione affianca la Capitaneria e lente delegato nella gestione della riserva, formulando proposte e suggerimenti per tutto quanto attiene al funzionamento della riserva medesima.
In particolare la commissione dà il proprio parere alla proposta del regolamento di esecuzione del decreto istitutivo e di organizzazione della riserva, ivi comprese le previsioni relative alle spese di gestione, formulata dalla Capitaneria o dallente delegato.
Il regolamento è approvato con decreto del Ministro dellambiente, di concerto con i Ministro dellambiente, di concerto con il Ministro della marina mercantile, sentita la Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti.
29. Presso il Ministero della marina mercantile è istituita la sezione del Consiglio nazionale per la protezione dellambiente avente specifica competenza per tutte le questioni relative alla tutela e alla protezione dellambiente marino.
La sezione è composta da 13 membri scelti fra persone di particolare qualificazione e competenza nella materia della tutela e protezione dellambiente marino, di cui:
cinque in rappresentanza dei Ministeri della marina mercantile, dei beni culturali ed ambientali, dellagricoltura e foreste, del turismo e spettacolo, della ricerca scientifica, designati dai rispettivi Ministri;
due in rappresentanza delle regioni designati dalla Commissione di cui allarticolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281;
due in rappresentanza dei comuni rivieraschi, scelti dal Presidente del Consiglio su rose di nomi formate dalle associazioni di enti locali maggiormente rappresentative in campo nazionale;
due in rappresentanza degli enti ed organizzazioni operanti nel campo della difesa della natura e dellambiente maggiormente rappresentativi in campo nazionale, scelti dal Presidente del Consiglio su rose di nomi formate dagli enti e dalle associazioni medesime;
due docenti di discipline attinenti alla tutela dellambiente marino scelti dal Presidente del Consiglio.
In caso di mancata designazione di membri entro un mese dalla richiesta, il Consiglio nazionale è convocato e delibera con i membri già designati, purché di numero non inferiore alla metà più uno dei propri componenti.
La sezione è nominata con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio, e dura in carica cinque anni. I membri nominati nel corso del quinquennio in sostituzione di altri durano in carica fino alla scadenza del mandato dei sostituiti.
La sezione è presieduta dal Ministro della marina mercantile o da un suo delegato.
30. Per violazione dei divieti o dei vincoli contenuti nel decreto di costituzione della riserva si applica, salvo che i fatto costituisca reato, la sanzione amministrazione da lire 200.000 a lire 5 milioni
La Capitaneria di porto applica la sanzione di cui al comma precedente e provvede alla confisca delle cose, strumenti ed attrezzi attraverso i quali si sia commessa la violazione.
Il violatore è tenuto altresì alla restituzione dei quanto comunque asportato dalla riserva.
31. Nella prima applicazione della presente legge, laccertamento di cui al secondo comma dellarticolo 26, ha luogo con riferimento alla seguenti aree:
1)
Golfo di Portofino;
2) Cinque Terre;
3) Secche della Meloria;
4) Arcipelago Toscano;
5) Isole Pontine;
6) Isola di Ustica;
7) Isole Eolie;
8) Isole Egadi;
9) Isole Ciclopi;
10) Porto Cesareo;
11) Torre Guaceto;
12) Isole Tremiti;
13) Golfo di Trieste;
14) Tavolara, Punta Coda Cavallo;
15) Golfo di Orosei, Capo Monte Santu;
16) Capo Caccia, Isola Piana;
17) Isole Pelagie;
18) Punta Campanella;
19) Capo Rizzuto;
20) Penisola del Sinis, Isola di Mal di Ventre.
32. Per lonere derivante dallattuazione degli articoli 26 e 28 è autorizzata, per il periodo 1982-1985, la spesa complessiva di lire 3.000 milioni, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile secondo le quote che saranno determinate in sede di legge finanziaria di cui allart. 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468.
La quota relativa allanno 1982 è determinata in lire 500 milioni.
Si precisa che la pubblicazione di questo testo di legge non e' ufficiale e non e' coperto dai diritti d'autore ai sensi dell'art. 5 della Legge 22/04/1941 n. 633 e successive modifiche ed integrazioni. Il copyright si riferisce alla elaborazione e alla forma di presentazione dei testi stessi.