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Come si applicheranno concretamente il greening e le misure agroambientali nella riforma della pac?

 Potatura del vitigno Pecorino- Abruzzo gennaio 2013
Potatura del vitigno Pecorino- Abruzzo gennaio 2013
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IN QUESTO ARTICOLO PARLEREMO DI:

ANTEPRIMA

Ai temi principali sono poi collegati gli attuali CGO e BCAA (Criteri di Gestione Obbligatori e Buone Condizioni agronomiche ed Ambientali) Obiettivo centrale del pacchetto di riforma sarà il collegamento della condizionalità agli obiettivi dei programmi di Sviluppo rurale quali si vanno delineando nella proposta di regolamento e con le relative misure agro ambientali. Sarà anche più lineare la programmazione regionale con la costruzione di un sistema che rappresenti in modo continuo il passaggio dal I pilastro alle misure incentivate con lo sviluppo rurale (II pilastro).

 greening e le misure agroambientali nella riforma della pac

COSA CAMBIA INVECE?

1) Compare la nuova BCAA "Protezione delle zone umide e dei terreni ricchi di carbonio, compreso il divieto di primo dissodamento", con la precisazione che il dissodamento di zone umide e terreni ricchi di carbonio (C) definiti nel 2011 come seminativo non viene considerato primo dissodamento (resterebbe comunque l'obbligo di protezione, il che comporterà l'identificazione di tali terreni e delle misure di mantenimento/protezione)

2) Non vengono riprese le norme, ossia resta invariato, (facoltative a livello UE, ma per l'Italia divenute obbligatorie) il divieto di estirpazione degli olivi ed il mantenimento di oliveti e vigneti in buone condizioni vegetative

3) Scompare la norma relativa alle rotazioni delle colture e la protezione del pascolo permanente; il primo aspetto è ormai ricompreso nel "greening" e per quanto riguarda il pascolo se ne prevede il mantenimento entro limiti definiti. Dal punto di vista delle possibili riduzioni a carico degli agricoltori in caso di infrazioni, restano valide le stesse norme previste nel sistema attuale. Il quadro generale degli impegni di condizionalità non è ancora completo nel senso che saranno recepiti alcuni vincoli derivanti anche dall’applicazione congiunta della Direttiva 2009/128/CE relativa all'uso sostenibile dei pesticidi e potrebbero derivarne nuovi obblighi direttamente applicabili agli agricoltori.

Potatura del vitigno Pecorino- Abruzzo gennaio 2013
Potatura del vitigno Pecorino- Abruzzo gennaio 2013

PER LA PROSSIMA PROGRAMMAZIONE LA COMPETITIVITA' DEL SETTORE AGRICOLO E' INDICATA TRA GLI OBIETTIVI E TRA LE PRIORITA' DA ASSEGNARE ALLO SVILUPPO RURALE

Tra le sei priorità della politica di sviluppo rurale ritroviamo, infatti, il potenziamento della competitività dell'agricoltura in tutte le sue forme e la redditività delle aziende agricole, con particolare riguardo alla ristrutturazione delle aziende agricole con problemi strutturali considerevoli e al ricambio generazionale nel settore agricolo. Si pone l'accento sulle aziende agricole, con minore riguardo per le forestali (per esse si prevedono diverse misure a sostegno delle aziende forestali). Si prenderanno in considerazione le difficoltà di molte aziende che, avendo una piccola struttura, necessitano di una ristrutturazione per poter incidere sul mercato. È da notare che le aziende indicate dalla Commissione come particolarmente meritevoli di interventi di ristrutturazione in quanto affette da problemi strutturali considerevoli suscita numerosi quesiti, si parla infatti di aziende che detengono una quota di mercato esigua, orientate al mercato in particolari settori, o che richiedono una diversificazione dell'attività.

Secondo la nuova impostazione, che non prevede l'articolazione per assi, la Commissione allega alla proposta di riforma un elenco di misure di particolare rilevanza per le diverse priorità e collega alla competitività esclusivamente due misure: la qualità dei prodotti agroalimentari e le indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri.

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QUALI SONO GLI INVESTIMENTI INNOVATIVI?

Se analizziamo le misure considerate aventi rilevanza per diverse priorità dell'Unione troviamo tra gli altri gli investimenti in immobilizzazioni materiali (Art 18) e lo Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (Art 20), che sicuramente vanno considerate come misure che possono fornire un importante contributo alla competitività delle aziende. Analizziamo la disposizione sugli investimenti in immobilizzazioni materiali. In primo luogo si rileva che a dispetto del titolo dell'articolo che fa riferimento esclusivamente agli investimenti materiali, il testo della norma prevede anche investimenti immateriali. Sono previste quattro categorie di investimenti:

  1. gli investimenti che migliorano le prestazioni globali dell'azienda e che possono avere come beneficiario esclusivamente l'azienda agricola. Nel caso degli investimenti destinati a sostenere la ristrutturazione delle aziende agricole, possono beneficiare del sostegno unicamente le aziende che non superino una determinata dimensione, definita dagli Stati membri nei rispettivi programmi sulla base dell'analisi SWOT;
  2. gli investimenti relativi alla trasformazione, commercializzazione e 1- lo sviluppo dei prodotti agricoli;
  3. gli investimenti che riguardino l'infrastruttura necessaria allo sviluppo e all'adeguamento dell'agricoltura. Tra gli interventi di questa categoria vengono ricompresi anche l'accesso ai terreni agricoli e forestali, la ricomposizione fondiaria e il miglioramento fondiari, l'approvvigionamento energetico e la gestione idrica;
  4. gli investimenti non produttivi connessi all'adempimento degli impegni agroambientali e silvoambientali, alla conservazione della biodiversità delle specie e degli habitat o alla valorizzazione in termini di pubblica utilità delle zone Natura 2000 o di altre zone di grande pregio naturale da definirsi nel programma. Ma attraverso questa misura si potranno finanziare anche gli investimenti che le aziende si troveranno ad affrontare per via del greening del I pilastro?

La nuova Pac avrà una struttura portante che si reggerà su 2 pilastri, 2 fondi e 4 regolamenti.

Il 1° pilastro riguarda gli interventi di mercato, ossia quelli per la stabilizzazione dei redditi degli agricoltori attraverso il monitoraggio dei mercati agricoli ed il regime di pagamenti diretti alle aziende. Il 2° pilastro promuove e sostiene la competitività e lo sviluppo delle imprese agricole nel più ampio ambito di sviluppo rurale, con misure programmate a livello territoriale.

Come per il precedente anche il periodo 2014-2020 il finanziamento della Pac sarà assicurato da due fondi:
  • il Feaga (Fondo europeo agricolo di garanzia);
  • il Feasr (Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale).
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Vitigno Pecorino allevato a controspalliera- Abruzzo gennaio 2013

QUALI SONO IN CONCLUSIONE LE ESIGENZE SCATURITE NELLA RIFORMA?

1) Una migliore ripartizione del sostegno sia tra gli Stati membri che al loro interno;
2) L’attivazione di misure più mirate per far fronte alle sfide ambientali e ad un’accresciuta volatilità del mercato.

La pressione sui redditi agricoli si farà ancora sentire ma come d’altronde in tutti i settori dal 1^rio al 4^rio: gli agricoltori dovranno ancora affrontare difficoltà e rischi in un quadro di rallentamento della produttività generale e di riduzione dei margini economici per il continuo aumento dei prezzi dei mezzi di produzione. E’ necessario pertanto che il sostegno al reddito sia mantenuto e bisogna rafforzare gli strumenti che permettono una migliore gestione dei rischi ed una capacità di reazione più adeguata alle situazioni di emergenza.

La condizionalità rimane la garanzia fondamentale dei pagamenti diretti; ad essa si aggiunge il 30% dei pagamenti diretti destinato all’ ambiente (greening), che rappresenta la novità più rilevante della riforma: il greening che è finalizzato a rafforzare gli aspetti ambientali nella Pac, introduce nel 1° pilastro una normativa volta sensibilizzare tutti gli agricoltori dell’Unione europea che ricevono il sostegno affinchè vadano oltre gli attuali obblighi di condizionalità e svolgano quotidianamente un’azione positiva nei confronti del clima e dell’ambiente. Il greening infatti è un sostegno economico per le pratiche agricole ecologicamente sostenibili che dovrebbero salvaguardare la produzione di beni comuni e dei loro valori ambientali intrinseci,in linea con gli obiettivi della Strategia Europa 2020.

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Esso è la 2^ componente per importanza dopo il pagamento di base, per un ammontare corrispondente al 30% del massimale nazionale, uguale per tutti gli Stati membri. Gli agricoltori ne avranno diritto a condizione che percepiscano il pagamento di base e che rispettino sui loro ettari ammissibili tre pratiche agricole considerate benefiche per clima e ambiente:

  1. diversificazione delle colture;
  2. mantenimento dei prati permanenti;
  3. presenza del 7% di aree di interesse ecologico.

Tali pratiche agricole devono coesistere salvo nel caso di presenza di soli prati permanenti.

greening e misure agroambientali nella riforma della pac

L’accertamento del mancato rispetto da parte del beneficiario di tali impegni comporta la revoca dei pagamenti totalmente o parzialmente. La funzione ambientale del greening non è legata solo al bilancio delle emissioni di CO2 ma è attività ambientale anche la prevenzione dei dissesti idrogeologici ed è fondamentale tener conto delle diverse situazioni idrogeologiche nonché pedoclimatiche e delle diverse vocazioni agronomiche e colturali delle diverse nazioni lasciando ad ogni paese la possibilità di continuare ad investire su alcune colture, arboree od erbacee che esse siano affinchè l’effetto “inverdimento” ossia l’insieme dell’effetto riduzione emissioni CO2 e riduzioni dei dissesti idrogeologici possa essere espletato da ogni singolo stato pur mantenendo la propria specificità agricola e paesaggistica.

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