Ai temi principali sono poi collegati gli attuali CGO e BCAA (Criteri di Gestione Obbligatori e Buone Condizioni agronomiche ed Ambientali) Obiettivo centrale del pacchetto di riforma sarà il collegamento della condizionalità agli obiettivi dei programmi di Sviluppo rurale quali si vanno delineando nella proposta di regolamento e con le relative misure agro ambientali. Sarà anche più lineare la programmazione regionale con la costruzione di un sistema che rappresenti in modo continuo il passaggio dal I pilastro alle misure incentivate con lo sviluppo rurale (II pilastro).
1) Compare la nuova BCAA "Protezione delle zone umide e dei terreni ricchi di carbonio, compreso il divieto di primo dissodamento", con la precisazione che il dissodamento di zone umide e terreni ricchi di carbonio (C) definiti nel 2011 come seminativo non viene considerato primo dissodamento (resterebbe comunque l'obbligo di protezione, il che comporterà l'identificazione di tali terreni e delle misure di mantenimento/protezione)
2) Non vengono riprese le norme, ossia resta invariato, (facoltative a livello UE, ma per l'Italia divenute obbligatorie) il divieto di estirpazione degli olivi ed il mantenimento di oliveti e vigneti in buone condizioni vegetative
3) Scompare la norma relativa alle rotazioni delle colture e la protezione del pascolo permanente; il primo aspetto è ormai ricompreso nel "greening" e per quanto riguarda il pascolo se ne prevede il mantenimento entro limiti definiti. Dal punto di vista delle possibili riduzioni a carico degli agricoltori in caso di infrazioni, restano valide le stesse norme previste nel sistema attuale. Il quadro generale degli impegni di condizionalità non è ancora completo nel senso che saranno recepiti alcuni vincoli derivanti anche dall’applicazione congiunta della Direttiva 2009/128/CE relativa all'uso sostenibile dei pesticidi e potrebbero derivarne nuovi obblighi direttamente applicabili agli agricoltori.
Secondo la nuova impostazione, che non prevede l'articolazione per assi, la Commissione allega alla proposta di riforma un elenco di misure di particolare rilevanza per le diverse priorità e collega alla competitività esclusivamente due misure: la qualità dei prodotti agroalimentari e le indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri.
Se analizziamo le misure considerate aventi rilevanza per diverse priorità dell'Unione troviamo tra gli altri gli investimenti in immobilizzazioni materiali (Art 18) e lo Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (Art 20), che sicuramente vanno considerate come misure che possono fornire un importante contributo alla competitività delle aziende. Analizziamo la disposizione sugli investimenti in immobilizzazioni materiali. In primo luogo si rileva che a dispetto del titolo dell'articolo che fa riferimento esclusivamente agli investimenti materiali, il testo della norma prevede anche investimenti immateriali. Sono previste quattro categorie di investimenti:
La nuova Pac avrà una struttura portante che si reggerà su 2 pilastri, 2 fondi e 4 regolamenti.
Il 1° pilastro riguarda gli interventi di mercato, ossia quelli per la stabilizzazione dei redditi degli agricoltori attraverso il monitoraggio dei mercati agricoli ed il regime di pagamenti diretti alle aziende. Il 2° pilastro promuove e sostiene la competitività e lo sviluppo delle imprese agricole nel più ampio ambito di sviluppo rurale, con misure programmate a livello territoriale. 1) Una migliore ripartizione del sostegno sia tra gli Stati membri che al loro
interno;
2) L’attivazione di misure più mirate per far fronte alle sfide ambientali
e ad un’accresciuta volatilità del mercato.
La pressione sui redditi agricoli si farà ancora sentire ma come d’altronde
in tutti i settori dal 1^rio al 4^rio: gli agricoltori dovranno ancora affrontare
difficoltà e rischi in un quadro di rallentamento della produttività generale e
di riduzione dei margini economici per il continuo aumento dei prezzi dei mezzi
di produzione. E’ necessario pertanto che il sostegno al reddito sia mantenuto e
bisogna rafforzare gli strumenti che permettono una migliore gestione dei rischi
ed una capacità di reazione più adeguata alle situazioni di emergenza.
La condizionalità rimane la garanzia fondamentale
dei pagamenti diretti; ad essa si aggiunge il 30% dei pagamenti
diretti destinato all’ ambiente (greening), che rappresenta la novità più rilevante
della riforma: il greening che è finalizzato a rafforzare gli aspetti ambientali
nella Pac, introduce nel 1° pilastro una normativa volta sensibilizzare tutti gli
agricoltori dell’Unione europea che ricevono il sostegno affinchè vadano oltre gli
attuali obblighi di condizionalità e svolgano quotidianamente un’azione positiva
nei confronti del clima e dell’ambiente. Il greening infatti è un sostegno economico
per le pratiche agricole ecologicamente sostenibili che dovrebbero salvaguardare
la produzione di beni comuni e dei loro valori ambientali intrinseci,in linea con
gli obiettivi della Strategia Europa 2020.
Esso è la 2^ componente per importanza dopo il pagamento di base, per un ammontare corrispondente al 30% del massimale nazionale, uguale per tutti gli Stati membri. Gli agricoltori ne avranno diritto a condizione che percepiscano il pagamento di base e che rispettino sui loro ettari ammissibili tre pratiche agricole considerate benefiche per clima e ambiente:
Tali pratiche agricole devono coesistere salvo nel caso di presenza di soli prati permanenti.
Dott.ssa Antonella Di Matteo