I potenziali rimedi sono:
I prodotti fitosanitari o presidi sanitari comprendono i fitofarmaci, i fisiofarmaci cioè ormoni, stimolatori ed inibitori, gli erbicidi, i fitoregolatori e tutti i vari addensanti, coformulanti, emulsionanti, solubilizzanti che si miscelano con i prodotti contenenti i principi attivi. Sono formulati con sostanze chimicamente molto diverse fra loro, che possono essere raggruppate per classi chimiche quasi omogenee in ragione dei gruppi funzionali attivi che interagiscono direttamente con gli organismi patogeni attraverso l’interazione di molecole che compiono l’attività biologica ritenuta dannosa. Così si hanno prodotti fitosanitari derivati da prodotti:
i benzonitrili, i derivati degli acidi fenossicarbossilici, i benzotiadiazoli, i derivati delle solfoniluree, i derivati degli idrocarburi, i derivati dell’acido naftossiacetico, i triazoli, gli aloidrocarburi paraffinici, gli azoto-stannorganici, i derivati degli idrocarburi, le solfoniluree, i piretroidi e tanti altri ancora. I fertilizzanti sono sostanze che, per il loro contenuto in elementi nutritivi contribuisce al miglioramento della fertilità del terreno agrario od al nutrimento delle specie vegetali coltivate o ad un loro migliore sviluppo. Ad essi si possono aggiungere gli ammendanti che sono sostanze capaci di modificare e migliorare sia le caratteristiche fisiche che quelle chimiche e biologiche, oltre a quelle meccaniche di un terreno.
I concimi si distinguono in minerali, organici od organo-minerali. Quelli minerali a loro volta si suddividono in:
I concimi organici si suddividono in:
I concimi organo-minerali si distinguono in:
I concimi possono presentarsi allo stato solido o fluido, in forma gassosa liquefatta, liquida in soluzione o in sospensione.
La classificazione, l’etichettatura e l’imballaggio dei fertilizzanti segue la normativa stabilita dai decreti legislativi 3.02.1997, n. 52 e 14.03.2003, n. 65 e tutti devono essere rigorosamente segnalati sul Quaderno di campagna o Registro dei trattamenti aziendali. Altri prodotti come ad esempio i gas come l’ammoniaca, in particolare quella anidra, utilizzata come fertilizzante, l’anidride solforosa, utilizzata in enologia, il cloro, nella disinfezione delle acque delle piscine delle aziende agrituristiche e non solo, la cloropicrina, che è utilizzata anche come prodotto fitosanitario ad azione fumigante da distribuire nel terreno dove si diffonde come vapore per la lotta preventiva contro i parassiti del suolo prima della semina o del trapianto della coltura. Se è autorizzata per questo scopo, vanno rispettate anche le disposizioni del decreto legislativo n. 194/95, il bromuro di metile che è impiegato anche come insetticida sul terreno in assenza di coltura, nei vivai e semenzai e nella disinfestazione delle sementi.
Altri prodotti ancora sono i biocidi per l’igiene veterinaria, i disinfettanti nel settore dell'alimentazione umana e animale, i disinfettanti per l'acqua potabile, i prodotti per il controllo degli animali nocivi, i rodenticidi, gli avicidi usati per il controllo degli uccelli. In Italia al momento è autorizzata una sola sostanza ad azione repellente, i prodotti di impiego enologico come quelli consentiti dai regolamenti comunitari, quali il n. 87/822/CEE e sue successive modifiche ed integrazioni, il n. 1493/99/CE ed il n. 1622/2000/CE, che indicano le pratiche ed i trattamenti enologici consentiti.
Possono essere impiegati:
Alcuni prodotti e fra questi il mancozeb utilizzato come anticrittogamico sono fortemente sospettati di essere molto cancerogeni. Considerare la pericolosità di una sostanza attiva solo sulla base degli effetti acuti, cioè sulla base della DL50 e CL50, non permette però di stabilire la capacità della sostanza di provocare danni cronici. Questi ultimi infatti possono essere causati da un prodotto indipendentemente dalla sua tossicità acuta; in altre parole prodotti di bassa tossicità acuta, se assorbiti attraverso esposizioni prolungate, possono provocare effetti nocivi di tipo cronico.
Tra gli effetti di tipo cronico vanno considerati:
Il patentino obbligatorio per l’utilizzo dei fitofarmaci viene rilasciato ora dalle Regioni, secondo i propri ordinamenti, alle persone che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età ed abbiano ottenuto una valutazione positiva in relazione a vari adempimenti da effettuare in concomitanza dell’utilizzo. La valutazione ha lo scopo di accertare che l’interessato conosca i pericoli connessi alla detenzione, conservazione, manipolazione ed utilizzazione dei prodotti fitosanitari e dei loro coadiuvanti, le modalità per un corretto uso degli stessi, le relative misure precauzionali da adottare e gli elementi fondamentali per un corretto impiego da un punto di vista sanitario, agricolo ed ambientale. La valutazione di cui sopra viene effettuata secondo modalità indicate da ciascuna regione. Sono esentati dalla valutazione i laureati in scienze agrarie e scienze forestali , i periti agrari, gli agrotecnici, i laureati in chimica, medicina e chirurgia, medicina veterinaria, scienze biologiche, farmacia, i diplomati in farmacia e i periti chimici. Inoltre, per i prodotti fitosanitari ed i loro coadiuvanti, se classificati molto tossici, tossici, nocivi o pericolosi per l’ambiente possono essere venduti per l’impiego diretto, per sé o conto terzi, soltanto a coloro che siano muniti di apposito certificato rilasciato dall’ufficio regionale competente alle persone che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età ed abbiano ottenuto una valutazione positiva in relazione agli argomenti di cui sopra.
La Commissione Europea Agricoltura aggiorna costantemente l’elenco relativo alle sostanze attive di cui all’allegato I della dir. 91/414/CEE, per cui alcune molecole non sono state più autorizzate ad essere immesse in commercio, in quanto considerate pericolose per la salute umana e per l’ambiente ed altre sono sospese e riammesse periodicamente ed altre istituite di nuovo ed autorizzate dall’Istituto Superiore di Sanità. Attualmente su 1.000 principi attivi disponibili l’agricoltura italiana dispone di sole 350 sostanze attive per la lotta fitopatologica.
Dal 2000 al 2010 i principi attivi contenuti nei prodotti fitosanitari sono diminuiti complessivamente di 8,3 mila tonnellate (-10,3%); in particolare, sono calate le sostanze attive insetticide e fungicide (rispettivamente del 32,7 e 18%), sono aumentate le varie (+74,7%) (fonte istat). In forte crescita sono risultati i prodotti di origine biologica, passati da 18,7 a 420,3 tonnellate, e le trappole, aumentate del 31% (fonte istat). La diffusione di prodotti di origine biologica e delle trappole rappresenta il segmento più innovativo della distribuzione, anche se le quantità immesse al consumo risultano di entità limitata.
La nuova Direttiva Europea sull’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari 128/09 di recente approvazione, e la Direttiva Macchine (2006/42/CE), comporteranno inoltre importanti cambiamenti nel settore della difesa fitosanitaria, la prima con l’introduzione di misure specifiche a tutela dell’ambiente, la seconda attraverso l’adozione obbligatoria di determinati requisiti tecnici di cui le macchine irroratrici dovranno dotarsi. Questo per ridurre il fenomeno della deriva provocato dalla distribuzione in campo dei prodotti e per sensibilizzare gli agricoltori attraverso l’impiego di mezzi tecnologicamente idonei in grado di ottimizzare anche la resa del prodotto stesso sulla vegetazione e di ridurre le dispersioni. L’applicazione della difesa integrata implica necessariamente il coinvolgimento di consulenti in possesso di specifica competenza in campo fitoiatrico, valutati i risultati del monitoraggio, consiglino l’operatore con quale tipo di terapia intervenire (agronomica, meccanica, biologica o agrofarmacologica) consigliando, se del caso, quale principio attivo utilizzare e in quale dose.
L’obbligo del ricorso a consulenti qualificati professionalmente è del resto auspicato anche dalla direttiva stessa (punto 2 dell’Allegato III). Il sistema proposto basato sula sinergia del binomio prescrizione agrofarmaco / agro farmacie si traduce in:
- effettiva applicazione dei principi della difesa integrata;
- riduzione della quantità di sostanze tossiche distribuite;
- utilizzo di agrofarmaci a minor tossicità;
- cert- rilevamento delle informazioni e garantisce:
L’Italia attualmente è l’unico paese dell’Ue che si è
dotata dal 2005 in base a quanto oggi previsto dalla direttiva 2009/128/CE sia dell’obbligo
di tenuta del registro dei trattamenti sia per quanto concerne il patentino per
l’acquisto dei fitofarmaci e la formazione necessaria per il rilascio di quest’ultimo,
nonché rispetto alle disposizioni relative alla difesa integrata.
Attualmente sembra che l’istituto di riferimento per quanto riguarda l’elaborazione
della proposta di decreto legislativo è il Ministero dell’Ambiente ma in base alla
legislazione italiana vigente dovrebbe ritornare tutto in capo al Ministero della
Salute e al Ministero delle Politiche agricole come d’altronde è sempre stato sin
dagli anni ’90 quando furono istituiti i primi monitoraggi sui residui di fitofarmaci
in base alle normative della Commissione agricoltura europea. In sostanza, la scelta
operata dal Ministero dell’Ambiente di proporre uno schema di decreto legislativo
che appare impostato nell’ottica di introdurre adempimenti più restrittivi di quelli
previsti dalla direttiva, non trova alcuna valida motivazione rispetto alla situazione
italiana di gestione dei fitofarmaci che, come si evidenzia più volte da anni è
già impostata al massimo rigore e sostenibilità rispetto agli altri paesi comunitari
ed extra CE. L’auspicio è, quindi, quello che il Ministero delle Politiche agricole
insieme al Ministero della Salute e alle Regioni, riescano ad essere protagonisti
in modo incisivo in tutte le proposte e richieste formulate dagli operatori del
settore.
I limiti massimi di residui, espressi in mg/kg di sostanza attiva di prodotto vegetale, vengono fissati al momento dell’autorizzazione con criteri internazionalmente condivisi, al fine di garantire un’esposizione accettabile da parte dei consumatori. Il corretto impiego dei prodotti fitosanitari secondo le modalità riportate nelle etichette autorizzate assicura il rispetto di tali limiti. I limiti massimi di residui sono oggi disciplinati in Italia dal DM 27 agosto 2004 (e successivi aggiornamenti - consulta la sezione normativa) che contiene i valori armonizzati a livello comunitario e, ove non disponibili, i valori fissati a livello nazionale.
Dal 1° settembre 2008 sono in vigore i nuovi LMR delle sostanze attive nei prodotti destinati all’alimentazione, fissati dal Regolamento (CE) n.396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea il 16 marzo 2005) e dai collegati Regolamenti (CE) n. 149/2008 della Commissione del 29 gennaio 2008 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea il 1° marzo 2008), n. 260/2008 della Commissione del 18 marzo 2008 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea il 19 marzo 2008) e n. 839/2008 della Commissione del 31 luglio 2008 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea il 30 agosto 2008).
I Regolamenti direttamente applicabili nella legislazione dei Paesi dell’Unione europea da utilizzare modo uniforme in tutta la Comunità europea, consentono di garantire un elevato livello di tutela dei consumatori europei, di eliminare gli ostacoli agli scambi commerciali tra gli Stati Membri e tra i Paesi terzi e la Comunità e di ottimizzare le risorse finanziarie nazionali. Le enormi risorse disponibili per i PSR 2007-2013 (oltre 25 miliardi di € per l'Italia) sono state impiegate ad oggi per poco più del 30% (da quanto risulta sul sito del MIPAAF) mettendo a rischio di dismissione finanziaria il nostro paese, che potrebbe perdere fino a 10 miliardi di € per la prossima programmazione 2014-2020. Essendo le risorse dei PSR obbligatorie e prioritarie per la spesa deputata alle misure in materia di tutela dell’ambiente ad un massimo del 65-70% dei PSR è necessario che le Regioni modifichino i criteri dei pagamenti per le misure agroambientali, aumentando eventualmente anche le somme previste per la riconversione all'agricoltura biologica.
Si ricorda che nell'Atto Fitoiatrico, l'agronomo è tenuto al rispetto dei diritti costituzionali sopracitati e deve pertanto prescrivere in primis l'impiego di tutte le tecniche disponibili non pericolose per l'Uomo e l'ambiente. L’Atto Fitoiatrico è l’insieme delle attività volte a promuovere la sanità degli organismi vegetali; le attività di monitoraggio per la valutazione della situazione fitosanitaria ed alla prevenzione dei danni a carico dei vegetali causati da agenti biotici ed abiotici; le procedure diagnostiche, terapeutiche (chimiche, biologiche, biotecnologiche, fisiche e agronomiche); le attività relative alla protezione dell’uomo e dell’ambiente dai rischi connessi all’applicazione delle procedure terapeutiche adottate; le attività relative alla protezione dell’uomo e degli animali dai rischi connessi al consumo di prodotti di origine vegetale a garanzia della sicurezza alimentare; le certificazioni e le prescrizioni relative a tutti gli atti sopradescritti. L'Italia ha oggi il record mondiale di tumori infantili e l'aspettativa di vita sana è crollata nel nostra paese di oltre 10 anni dal 2004 ad oggi (EUROSTAT), mentre il Made in Italy Biologico è richiestissimo in Italia e in tutto il Mondo... ma mancano i produttori biologici Italiani, fermi al livello di 10 anni fa.
E' cronaca di questi mesi un'immensa frode nelle importazioni di alimenti biologici frodati dall'estero. La figura dell’agronomo dovrebbe essere sempre più presente ai tavoli istituzionali e/0 nelle commissioni esaminatrici che riguardano le frodi in campo agroalimentare. Soprattutto perchè agricoltura, ambiente e salute sono strettamente connessi e la spesa sanitaria purtroppo rappresenta oggi oltre l'80% dei bilanci delle Regioni con anche un decadimento qualitativo del settore dovuto, obtorto collo, ai tagli finanziari resisi oramai più che necessari.Dott.ssa Antonella Di Matteo