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a. Principi generali
1.
Finalità e ambito della legge
La
presente legge, in attuazione degli articoli 9 e 32 della Costituzione e nel rispetto
degli accordi internazionali, detta princìpi fondamentali per l'istituzione e la gestione
delle aree naturali protette, al fine di garantire e di promuovere, in forma coordinata,
la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale del paese.
Ai
fini della presente legge costituiscono il patrimonio naturale le formazioni fisiche,
geologiche, geomorfologiche e biologiche, o gruppi di esse, che hanno rilevante valore
naturalistico e ambientale.
I
territori nei quali siano presenti i valori di cui al comma 2, specie se vulnerabili, sono
sottoposti ad uno speciale regime di tutela e di gestione, allo scopo di perseguire, in
particolare, le seguenti finalità:
conservazione
di specie animali o vegetali, di associazioni vegetali o forestali, di singolarità
geologiche, di formazioni paleontologiche, di comunità biologiche, di biotopi, di valori
scenici e panoramici, di processi naturali, di equilibri idraulici e idrogeologici, di
equilibri ecologici;
applicazione
di metodi di gestione o di restauro ambientale idonei a realizzare una integrazione tra
uomo e ambiente naturale, anche mediante la salvaguardia dei valori antropologici,
archeologici, storici e architettonici e delle attività agro-silvo-pastorali e
tradizionali;
promozione
di attività di educazione, di formazione e di ricerca scientifica, anche
interdisciplinare, nonché di attività ricreative compatibili;
difesa
e ricostituzione degli equilibri idraulici e idrogeologici.
I
territori sottoposti al regime di tutela e di gestione di cui al comma 3 costituiscono le
aree naturali protette. In dette aree possono essere promosse la valorizzazione e la
sperimentazione di attività produttive compatibili.
Nella
tutela e nella gestione delle aree naturali protette, lo Stato, le regioni e gli enti
locali attuano forme di cooperazione e di intesa ai sensi dell'articolo 81 del D.P.R. 24
luglio 1977, n. 616, e dell'articolo 27 della L. 8 giugno 1990, n. 142.
2.
Classificazione delle aree naturali protette
I
parchi nazionali sono costituiti da aree terrestri, fluviali, lacuali o marine
che contengono uno o più ecosistemi intatti o anche parzialmente alterati da interventi
antropici, una o più formazioni fisiche, geologiche, geomorfologiche, biologiche, di
rilievo internazionale o nazionale per valori naturalistici, scientifici, estetici,
culturali, educativi e ricreativi tali da richiedere l'intervento dello Stato ai fini
della loro conservazione per le generazioni presenti e future.
I
parchi naturali regionali sono costituiti da aree terrestri, fluviali, lacuali ed
eventualmente da tratti di mare prospicienti la costa, di valore naturalistico e
ambientale, che costituiscono, nell'ambito di una o più regioni limitrofe, un sistema
omogeneo individuato dagli assetti naturali dei luoghi, dai valori paesaggistici ed
artistici e dalle tradizioni culturali delle popolazioni locali.
Le
riserve naturali sono costituite da aree terrestri, fluviali, lacuali o marine
che contengono una o più specie naturalisticamente rilevanti della flora e della fauna,
ovvero presentino uno o più ecosistemi importanti per le diversità biologiche o per la
conservazione delle risorse genetiche. Le riserve naturali possono essere statali o
regionali in base alla rilevanza degli interessi in esse rappresentati.
Con
riferimento all'ambiente marino, si distinguono le aree protette come definite ai
sensi del protocollo di Ginevra relativo alle aree del Mediterraneo particolarmente
protette di cui alla L. 5 marzo 1985, n. 127, e quelle definite ai sensi della L. 31
dicembre 1982, n. 979.
Il
Comitato per le aree naturali protette di cui all'articolo 3 può operare ulteriori
classificazioni per le finalità della presente legge ed allo scopo di rendere efficaci i
tipi di protezione previsti dalle convenzioni internazionali ed in particolare dalla
convenzione di Ramsar di cui al D.P.R. 13 marzo 1976, n. 448.
La
classificazione delle aree naturali protette di rilievo internazionale e nazionale,
qualora rientrino nel territorio delle regioni a statuto speciale e delle province
autonome di Trento e di Bolzano, ha luogo d'intesa con le regioni e le province stesse
secondo le procedure previste dalle norme di attuazione dei rispettivi statuti d'autonomia
e, per la regione Valle d'Aosta, secondo le procedure di cui all'articolo 3 della L. 5
agosto 1981, n. 453.
La
classificazione e l'istituzione dei parchi nazionali e delle riserve naturali statali sono
effettuate, qualora rientrino nel territorio delle regioni a statuto speciale e delle
province autonome di Trento e di Bolzano, d'intesa con le stesse.
La
classificazione e l'istituzione dei parchi e delle riserve naturali di interesse regionale
e locale sono effettuate dalle regioni.
Ciascuna
area naturale protetta ha diritto all'uso esclusivo della propria denominazione.
3.
Comitato per le aree naturali protette e Consulta tecnica per le aree naturali protette
E'
istituito il Comitato per le aree naturali protette, di seguito denominato
"Comitato", costituito dai Ministri dell'ambiente, che lo presiede,
dell'agricoltura e delle foreste, della marina mercantile, per i beni culturali e
ambientali, dei lavori pubblici e dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica, o da sottosegretari delegati, e da sei presidenti di regione o provincia
autonoma, o assessori delegati, designati, per un triennio, dalla Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
Alle riunioni del Comitato partecipano, con voto consultivo, i presidenti, o gli assessori
delegati, delle regioni nel cui territorio ricade l'area protetta, ove non rappresentate.
Alla costituzione del Comitato provvede il Ministro dell'ambiente con proprio decreto.
Il
Comitato identifica, sulla base della Carta della natura di cui al comma 3, le linee
fondamentali dell'assetto del territorio con riferimento ai valori naturali ed ambientali,
che sono adottate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro dell'ambiente, previa deliberazione del Comitato.
La
Carta della natura è predisposta dai servizi tecnici nazionali di cui alla legge 18
maggio 1989, n. 183, in attuazione degli indirizzi del Comitato. Essa integrando,
coordinando ed utilizzando i dati disponibili relativi al complesso delle finalità di cui
all'articolo 1, comma 1, della presente legge, ivi compresi quelli della Carta della
montagna di cui all'articolo 14 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, individua lo stato
dell'ambiente naturale in Italia, evidenziando i valori naturali e i profili di
vulnerabilità territoriale. La Carta della natura è adottata dal Comitato su proposta
del Ministro dell'ambiente. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di
lire 5 miliardi nel 1992, lire 5 miliardi nel 1993 e lire 10 miliardi nel 1994 (1).
Il
Comitato svolge, in particolare, i seguenti compiti:
integra
la classificazione delle aree protette, sentita la Consulta di cui al comma 7;
adotta
il programma per le aree naturali protette di rilievo internazionale e nazionale di cui
all'articolo 4, sentita la Consulta di cui al comma 7 del presente articolo, nonché le
relative direttive per l'attuazione e le modifiche che si rendano necessarie;
approva
l'elenco ufficiale delle aree naturali protette.
Il
Ministro dell'ambiente convoca il Comitato almeno due volte l'anno, provvede
all'attuazione delle deliberazioni adottate e riferisce sulla loro esecuzione.
Ove
sull'argomento in discussione presso il Comitato non si raggiunga la maggioranza, il
Ministro dell'ambiente rimette la questione al Consiglio dei ministri, che decide in
merito.
E'
istituita la Consulta tecnica per le aree naturali protette, di seguito denominata
"Consulta", costituita da nove esperti particolarmente qualificati per
l'attività e per gli studi realizzati in materia di conservazione della natura, nomi
nati, per un quinquennio, dal Ministro dell'ambiente, di cui tre scelti in una rosa di
nomi presentata dalle associazioni di protezione ambientale presenti nel Consiglio
nazionale per l'ambiente, tre scelti, ciascuno, sulla base di rose di nomi rispettivamente
presentate dall'Accademia nazionale dei Lincei, dalla Società botanica italiana e
dall'Unione zoologica italiana, uno designato dal Consiglio nazionale delle ricerche e due
scelti in una rosa di nomi proposta dai presidenti dei parchi nazionali e regionali. Per
l'attuazione del presente comma è autorizzata una spesa annua fino a lire 600 milioni a
partire dall'anno 1991.
La
Consulta esprime pareri per i profili tecnico-scientifici in materia di aree naturali
protette, di sua iniziativa o su richiesta del Comitato o del Ministro dell'ambiente.
Le
funzioni di istruttoria e di segreteria del Comitato e della Consulta sono svolte,
nell'ambito del servizio conservazione della natura del Ministero dell'ambiente, da una
segreteria tecnica composta da un contingente di personale stabilito, entro il limite
complessivo di cinquanta unità, con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il
Ministro del tesoro e con il Ministro per gli affari regionali (2). Il
predetto contingente è composto mediante apposito comando di dipendenti dei Ministeri
presenti nel Comitato, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano,
nonché di personale di enti pubblici anche economici, ai quali è corrisposta una
indennità stabilita con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro
del tesoro. Fanno parte del contingente non più di venti esperti di elevata
qualificazione, assunti con contratto a termine di durata non superiore al biennio e
rinnovabile per eguale periodo, scelti con le modalità di cui agli articoli 3 e 4 del
decreto-legge 24 luglio 1973, n. 428, convertito dalla legge 4 agosto 1973, n. 497. Con
proprio decreto il Ministro dell'ambiente, sentiti i Ministri che fanno parte del
Comitato, disciplina l'organizzazione della segreteria tecnica. Per l'attuazione del
presente comma è autorizzata una spesa annua fino a lire 3,4 miliardi a partire dall'anno
1991 (3).
4.
Programma triennale per le aree naturali protette
Il
programma triennale per le aree naturali protette, di seguito denominato
"programma", sulla base delle linee fondamentali di cui all'articolo 3, comma 2,
dei dati della Carta della natura e delle disponibilità finanziarie previste dalla legge
dello Stato:
specifica
i territori che formano oggetto del sistema delle aree naturali protette di interesse
internazionale, nazionale e regionale quali individuate nelle vigenti disposizioni di
legge, statali e regionali, operando la necessaria delimitazione dei confini;
indica
il termine per l'istituzione di nuove aree naturali protette o per l'ampliamento e la
modifica di quelle esistenti, individuando la delimitazione di massima delle aree stesse;
definisce
il riparto delle disponibilità finanziarie per ciascuna area e per ciascun esercizio
finanziario, ivi compresi i contributi in conto capitale per l'esercizio di attività
agricole compatibili, condotte con sistemi innovativi ovvero con recupero di sistemi
tradizionali, funzionali alla protezione ambientale, per il recupero e il restauro delle
aree di valore naturalistico degradate, per il restauro e l'informazione ambientali;
prevede
contributi in conto capitale per le attività nelle aree naturali protette istituite dalle
regioni con proprie risorse, nonché per progetti delle regioni relativi all'istituzione
di dette aree;
determina
i criteri e gli indirizzi ai quali debbono uniformarsi lo Stato, le regioni e gli
organismi di gestione delle aree protette nell'attuazione del programma per quanto di loro
competenza, ivi compresi i compiti relativi alla informazione ed alla educazione
ambientale delle popolazioni interessate, sulla base dell'esigenza di unitarietà delle
aree da proteggere.
Il
programma è redatto anche sulla base delle indicazioni di cui all'articolo 1 della legge
31 dicembre 1982, n. 979.
Il
programma fissa inoltre criteri di massima per la creazione o l'ampliamento di altre aree
naturali protette di interesse locale e di aree verdi urbane e suburbane, prevedendo
contributi a carico dello Stato per la loro istituzione o per il loro ampliamento a valere
sulle disponibilità esistenti.
La
realizzazione delle previsioni del programma di cui al comma 3, avviene a mezzo di intese,
eventualmente promosse dal Ministro dell'ambiente, tra regioni ed enti locali, sulla base
di specifici metodi e criteri indicati nel programma triennale dell'azione pubblica per la
tutela dell'ambiente di cui alla legge 28 agosto 1989, n. 305. L'osservanza dei predetti
criteri è condizione per la concessione di finanziamenti ai sensi della presente legge.
Proposte
relative al programma possono essere presentate al Comitato da ciascun componente del
Comitato stesso, dagli altri Ministri, da regioni non facenti parte del Comitato e dagli
enti locali, ivi comprese le comunità montane. Le proposte per l'istituzione di nuove
aree naturali protette o per l'ampliamento di aree naturali protette esistenti possono
essere altresì presentate al Comitato, tramite il Ministro dell'ambiente, dalle
associazioni di protezione ambientale individuate ai sensi dell'articolo 13 della legge 8
luglio 1986, n. 349, ovvero da cinquemila cittadini iscritti nelle liste elettorali.
Entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'ambiente
presenta la proposta di programma al Comitato il quale delibera entro i successivi sei
mesi. Il programma è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il
programma ha durata triennale ed è aggiornato annualmente con la stessa procedura. In
sede di attuazione del primo programma triennale, il programma stesso finalizza non meno
di metà delle risorse di cui al comma 9 ai parchi e riserve regionali esistenti, a quelli
da istituire e a quelli da ampliare. Esso ripartisce le altre risorse disponibili per le
finalità compatibili con la presente legge ed in particolare con quelle degli articoli 7,
12, 14 e 15, ed è predisposto sulla base degli elementi conoscitivi e tecnico-scientifici
esistenti presso i servizi tecnici nazionali e le amministrazioni statali e regionali.
Qualora
il programma non venga adottato dal Comitato nel termine previsto dal comma 6, si provvede
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio
dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente.
In
vista della formulazione del programma è autorizzata la spesa da parte del Ministero
dell'ambiente di lire 22,9 miliardi per il 1991 e lire 12 miliardi per il 1992 per l'avvio
delle attività connesse alla predisposizione della Carta della natura nonché per
attività di informazione ed educazione ambientale.
Per
l'attuazione del programma ed in particolare per la redazione del piano per il parco di
cui all'articolo 12, per le iniziative per la promozione economica e sociale di cui
all'articolo 14, per acquisti, espropriazioni e indennizzi di cui all'articolo 15, nonché
per interventi connessi a misure provvisorie di salvaguardia e primi interventi di
riqualificazione ed interventi urgenti per la valorizzazione e fruibilità delle aree, è
autorizzata la spesa di lire 110 miliardi per il 1992, lire 110 miliardi per il 1993 e
lire 92 miliardi per il 1994 (4).
5. Attuazione del programma; poteri sostitutivi
Il
Ministro dell'ambiente vigila sull'attuazione del programma e propone al Comitato le
variazioni ritenute necessarie. In caso di ritardi nell'attuazione del programma tali da
pregiudicarne gravemente le finalità, il Ministro dell'ambiente, sentita la Consulta,
indica gli adempimenti e le misure necessarie e fissa un termine per la loro adozione
decorso il quale, previo parere del Comitato, rimette la questione al Consiglio dei
ministri che provvede in via sostitutiva anche attraverso la nomina di commissari ad acta.
Il
Ministro dell'ambiente provvede a tenere aggiornato l'elenco ufficiale delle aree protette
e rilascia le relative certificazioni. A tal fine le regioni e gli altri soggetti pubblici
o privati che attuano forme di protezione naturalistica di aree sono tenuti ad informare
il Ministro dell'ambiente secondo le modalità indicate dal Comitato.
L'iscrizione
nell'elenco ufficiale delle aree protette è condizione per l'assegnazione di contributi a
carico dello Stato.
6.
Misure di salvaguardia
In
caso di necessità ed urgenza il Ministro dell'ambiente e le regioni, secondo le
rispettive competenze, possono individuare aree da proteggere ai sensi della presente
legge ed adottare su di esse misure di salvaguardia. Per quanto concerne le aree protette
marine detti poteri sono esercitati dal Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro
della marina mercantile. Nei casi previsti dal presente comma la proposta d'istituzione
dell'area protetta e le relative misure di salvaguardia devono essere esaminate dal
Comitato nella prima seduta successiva alla pubblicazione del provvedimento di
individuazione dell'area stessa. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 5 della legge 8
luglio 1986, n. 349, in materia di individuazione di zone di importanza naturalistica
nazionale ed internazionale, nonché dall'articolo 7 della legge 3 marzo 1987, n. 59.
Dalla
pubblicazione del programma fino all'istituzione delle singole aree protette operano
direttamente le misure di salvaguardia di cui al comma 3 nonché le altre specifiche
misure eventualmente individuate nel programma stesso e si applicano le misure di
incentivazione di cui all'articolo 7.
Sono
vietati fuori dei centri edificati di cui all'articolo 18 della legge 22 ottobre 1971, n.
865, e, per gravi motivi di salvaguardia ambientale, con provvedimento motivato, anche nei
centri edificati, l'esecuzione di nuove costruzioni e la trasformazione di quelle
esistenti, qualsiasi mutamento dell'utilizzazione dei terreni con destinazione diversa da
quella agricola e quant'altro possa incidere sulla morfologia del territorio, sugli
equilibri ecologici, idraulici ed idrogeotermici e sulle finalità istitutive dell'area
protetta. In caso di necessità ed urgenza, il Ministro dell'ambiente, con provvedimento
motivato, sentita la Consulta, può consentire deroghe alle misure di salvaguardia in
questione, prescrivendo le modalità di attuazione di lavori ed opere idonei a
salvaguardare l'integrità dei luoghi e dell'ambiente naturale. Resta ferma la
possibilità di realizzare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui
alle lettere a) e b) del primo comma dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457,
dandone comunicazione al Ministro dell'ambiente e alla regione interessata.
Dall'istituzione
della singola area protetta sino all'approvazione del relativo regolamento operano i
divieti e le procedure per eventuali deroghe di cui all'articolo 11.
Per
le aree protette marine le misure di salvaguardia sono adottate ai sensi dell'articolo 7
della legge 3 marzo 1987, n. 59.
L'inosservanza
delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 comporta la riduzione in pristino dei luoghi e
la eventuale ricostituzione delle specie vegetali ed animali danneggiate a spese
dell'inadempiente. Sono solidalmente responsabili per le spese il committente, il titolare
dell'impresa e il direttore dei lavori in caso di costruzione e trasformazione di opere.
Accertata l'inosservanza, il Ministro dell'ambiente o l'autorità di gestione ingiunge al
trasgressore l'ordine di riduzione in pristino e, ove questi non provveda entro il termine
assegnato, che non può essere inferiore a trenta giorni, dispone l'esecuzione in danno
degli inadempienti secondo la procedura di cui ai commi secondo, terzo e quarto
dell'articolo 27 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, ovvero avvalendosi del Corpo
forestale dello Stato o del nucleo operativo ecologico di cui al comma 4 dell'articolo 8
della legge 8 luglio 1986, n. 349. La nota relativa alle spese è resa esecutiva dal
Ministro dell'ambiente ed è riscossa ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge
relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, approvato con regio
decreto 14 aprile 1910, n. 639.
7.
Misure di incentivazione
Ai
comuni ed alle province il cui territorio è compreso, in tutto o in parte, entro i
confini di un parco nazionale, e a quelli il cui territorio è compreso, in tutto o in
parte, entro i confini di un parco naturale regionale è, nell'ordine, attribuita
priorità nella concessione di finanziamenti statali e regionali richiesti per la
realizzazione, sul territorio compreso entro i confini del parco stesso, dei seguenti
interventi, impianti ed opere previsti nel piano per il parco di cui, rispettivamente,
agli articoli 12 e 25:
restauro
dei centri storici ed edifici di particolare valore storico e culturale;
recupero
dei nuclei abitati rurali;
opere
igieniche ed idropotabili e di risanamento dell'acqua, dell'aria e del suolo;
opere
di conservazione e di restauro ambientale del territorio, ivi comprese le attività
agricole e forestali;
attività
culturali nei campi di interesse del parco;
agriturismo;
attività
sportive compatibili;
strutture
per la utilizzazione di fonti energetiche a basso impatto ambientale quali il metano e
altri gas combustibili nonché interventi volti a favorire l'uso di energie rinnovabili.
Il
medesimo ordine di priorità di cui al comma 1 è attribuito ai privati, singoli od
associati, che intendano realizzare iniziative produttive o di servizio compatibili con le
finalità istitutive del parco nazionale o naturale regionale.
Note
Con
deliberazione 2 dicembre 1996 (Gazz. Uff. 20 giugno 1997, n. 142) il Comitato per le aree
naturali protette e del Ministero dell'ambiente ha approvato il programma operativo per la
Carta della natura.
Per
l'aumento del contingente di personale della segreteria tecnica vedi l'art. 4, comma 12,
L. 8 ottobre 1997, n. 344.
Per
la soppressione del comitato di cui al presente articolo vedi il D.Lgs. 28 agosto 1997, n.
281.
Per
la soppressione del programma triennale per le aree naturali protette vedi l'art. 76,
D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112.
b. Aree naturali protette
nazionali
8. Istituzione delle aree
naturali protette nazionali
I parchi nazionali
individuati e delimitati secondo le modalità di cui all'articolo 4 sono istituiti e
delimitati in via definitiva con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del
Ministro dell'ambiente, sentita la regione.
Le riserve naturali
statali, individuate secondo le modalità di cui all'articolo 4, sono istituite con
decreto del Ministro dell'ambiente, sentita la regione.
Qualora il parco o
la riserva interessi il territorio di una regione a statuto speciale o provincia autonoma
si procede di intesa.
Qualora il parco o
la riserva interessi il territorio di più regioni, ivi comprese quelle a statuto speciale
o province autonome, è comunque garantita una configurazione ed una gestione unitaria.
Con il
provvedimento che istituisce il parco o la riserva naturale possono essere integrate, sino
alla entrata in vigore della disciplina di ciascuna area protetta, le misure di
salvaguardia introdotte ai sensi dell'articolo 6.
Salvo quanto
previsto dall'articolo 34, commi 1 e 2, e dall'articolo 35, commi 1, 3, 4 e 5, alla
istituzione di enti parco si provvede sulla base di apposito provvedimento legislativo.
Le aree
protette marine sono istituite in base alle disposizioni di cui all'articolo 18.
9. Ente parco
L'Ente parco ha
personalità di diritto pubblico, sede legale e amministrativa nel territorio del parco ed
è sottoposto alla vigilanza del Ministro dell'ambiente.
Sono organi
dell'Ente:
il Presidente;
il Consiglio
direttivo;
la Giunta
esecutiva;
il Collegio dei
revisori dei conti;
la Comunità del
parco.
Il Presidente è
nominato con decreto del Ministro dell'ambiente, d'intesa con i presidenti delle regioni o
delle province autonome di Trento e di Bolzano nel cui territorio ricada in tutto o in
parte il parco nazionale. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente parco, ne
coordina l'attività, esplica le funzioni che gli sono delegate dal Consiglio direttivo,
adotta i provvedimenti urgenti ed indifferibili che sottopone alla ratifica del Consiglio
direttivo nella seduta successiva.
Il Consiglio
direttivo è formato dal Presidente e da dodici componenti, nominati con decreto del
Ministro dell'ambiente, sentite le regioni interessate, scelti tra persone particolarmente
qualificate per le attività in materia di conservazione della natura o tra i
rappresentanti della Comunità del parco di cui all'articolo 10, secondo le seguenti
modalità:
cinque, su
designazione della Comunità del parco, con voto limitato;
due, su
designazione delle associazioni di protezione ambientale individuate ai sensi
dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, scelti tra esperti in materia
naturalistico-ambientale;
due, su
designazione dell'Accademia nazionale dei Lincei, della Società botanica italiana,
dell'Unione zoologica italiana, del Consiglio nazionale delle ricerche e delle Università
degli studi con sede nelle province nei cui territori ricade il parco; in caso di
designazione di un numero superiore a due la scelta tra i soggetti indicati è effettuata
dal Ministro dell'ambiente;
uno, su
designazione del Ministro dell'agricoltura e delle foreste;
due, su
designazione del Ministro dell'ambiente.
Le designazioni
sono effettuate entro quarantacinque giorni dalla richiesta del Ministro dell'ambiente.
Il Consiglio
direttivo elegge al proprio interno un vice presidente ed eventualmente una giunta
esecutiva formata da cinque componenti, compreso il Presidente, secondo le modalità e con
le funzioni stabilite nello statuto dell'Ente parco.
Il Consiglio
direttivo è legittimamente insediato quando sia nominata la maggioranza dei suoi
componenti.
Il Consiglio
direttivo delibera in merito a tutte le questioni generali ed in particolare sui bilanci,
che sono approvati dal Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro del tesoro, sui
regolamenti e sulla proposta di piano per il parco di cui all'articolo 12, esprime parere
vincolante sul piano pluriennale economico e sociale di cui all'articolo 14, elabora lo
statuto dell'Ente parco, che è adottato con decreto del Ministro dell'ambiente, d'intesa
con la regione.
Lo statuto
dell'Ente definisce in ogni caso l'organizzazione interna, le modalità di partecipazione
popolare, le forme di pubblicità degli atti.
Il Collegio dei
revisori dei conti esercita il riscontro contabile sugli atti dell'Ente parco secondo le
norme di contabilità dello Stato e sulla base dei regolamenti di contabilità dell'Ente
parco, approvati dal Ministro del tesoro di concerto con il Ministro dell'ambiente. Il
Collegio dei revisori dei conti è nominato con decreto del Ministro del tesoro ed è
formato da tre componenti scelti tra funzionari della Ragioneria generale dello Stato
ovvero tra iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti. Essi sono designati: due
dal Ministro del tesoro, di cui uno in qualità di Presidente del Collegio; uno dalla
regione o, d'intesa, dalle regioni interessate.
Il Direttore del
parco è nominato dal Ministro dell'ambiente previo concorso pubblico per titoli ed esami
di dirigente superiore del ruolo speciale di "Direttore di parco" istituito
presso il Ministero dell'ambiente con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da
emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero con
contratto di diritto privato stipulato per non più di cinque anni con soggetti iscritti
in un elenco di idonei all'esercizio dell'attività di direttore di parco, istituito e
disciplinato con decreto del Ministro dell'ambiente. In sede di prima applicazione della
presente legge, e comunque per non oltre due anni, il predetto contratto di diritto
privato può essere stipulato con soggetti particolarmente esperti in materia
naturalistico-ambientale, anche se non iscritti nell'elenco.
Gli organi
dell'Ente parco durano in carica cinque anni ed i membri possono essere confermati una
sola volta.
Agli Enti parco si
applicano le disposizioni di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70; essi si intendono
inseriti nella tabella IV allegata alla medesima legge.
La pianta organica
di ogni Ente parco è commisurata alle risorse finalizzate alle spese per il personale ad
esso assegnate. Per le finalità di cui alla presente legge è consentito l'impiego di
personale tecnico e di manodopera con contratti a tempo determinato ed indeterminato ai
sensi dei contratti collettivi di lavoro vigenti per il settore agricolo-forestale.
Il Consiglio
direttivo può nominare appositi comitati di consulenza o avvalersi di consulenti per
problemi specifici nei settori di attività dell'Ente parco.
10. Comunità del
parco
La Comunità del
parco è costituita dai presidenti delle regioni e delle province, dai sindaci dei comuni
e dai presidenti delle comunità montane nei cui territori sono ricomprese le aree del
parco.
La Comunità del
parco è organo consultivo e propositivo dell'Ente parco. In particolare, il suo parere è
obbligatorio:
sul regolamento del
parco di cui all'articolo 11;
sul piano per il
parco di cui all'articolo 12;
su altre questioni,
a richiesta di un terzo dei componenti del Consiglio direttivo;
sul bilancio e sul
conto consuntivo.
La Comunità del
parco delibera, previo parere vincolante del Consiglio direttivo, il piano pluriennale
economico e sociale di cui all'articolo 14 e vigila sulla sua attuazione; adotta altresì
il proprio regolamento.
La Comunità del
parco elegge al suo interno un Presidente e un Vice Presidente. E' convocata dal
Presidente almeno due volte l'anno e quando venga richiesto dal Presidente dell'Ente parco
o da un terzo dei suoi componenti.
11. Regolamento
del parco
Il regolamento del
parco disciplina l'esercizio delle attività consentite entro il territorio del parco ed
è adottato dall'Ente parco, anche contestualmente all'approvazione del piano per il parco
di cui all'articolo 12 e comunque non oltre sei mesi dall'approvazione del medesimo.
Allo scopo di
garantire il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 e il rispetto delle
caratteristiche proprie di ogni parco, il regolamento del parco disciplina in particolare:
la tipologia e le
modalità di costruzione di opere e manufatti;
lo svolgimento
delle attività artigianali, commerciali, di servizio e agro-silvo-pastorali;
il soggiorno e la
circolazione del pubblico con qualsiasi mezzo di trasporto;
lo svolgimento di
attività sportive, ricreative ed educative;
lo svolgimento di
attività di ricerca scientifica e biosanitaria;
i limiti alle
emissioni sonore, luminose o di altro genere, nell'ambito della legislazione in materia;
lo svolgimento
delle attività da affidare a interventi di occupazione giovanile, di volontariato, con
particolare riferimento alle comunità terapeutiche, e al servizio civile alternativo;
l'accessibilità
nel territorio del parco attraverso percorsi e strutture idonee per disabili, portatori di
handicap e anziani.
Salvo quanto
previsto dal comma 5, nei parchi sono vietate le attività e le opere che possono
compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati con
particolare riguardo alla flora e alla fauna protette e ai rispettivi habitat. In
particolare sono vietati:
la cattura,
l'uccisione, il danneggiamento, il disturbo delle specie animali; la raccolta e il
danneggiamento delle specie vegetali, salvo nei territori in cui sono consentite le
attività agro-silvo-pastorali, nonché l'introduzione di specie estranee, vegetali o
animali, che possano alterare l'equilibrio naturale;
l'apertura e
l'esercizio di cave, di miniere e di discariche, nonché l'asportazione di minerali;
la modificazione
del regime delle acque;
lo svolgimento di
attività pubblicitarie al di fuori dei centri urbani, non autorizzate dall'Ente parco;
l'introduzione e
l'impiego di qualsiasi mezzo di distruzione o di alterazione dei cicli biogeochimici;
l'introduzione, da
parte di privati, di armi, esplosivi e qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, se non
autorizzati;
l'uso di fuochi
all'aperto;
il sorvolo di
velivoli non autorizzato, salvo quanto definito dalle leggi sulla disciplina del volo.
Il regolamento del
parco stabilisce altresì le eventuali deroghe ai divieti di cui al comma 3. Per quanto
riguarda la lettera a) del medesimo comma 3, esso prevede eventuali prelievi faunistici ed
eventuali abbattimenti selettivi, necessari per ricomporre squilibri ecologici accertati
dall'Ente parco. Prelievi e abbattimenti devono avvenire per iniziativa e sotto la diretta
responsabilità e sorveglianza dell'Ente parco ed essere attuati dal personale dell'Ente
parco o da persone all'uopo espressamente autorizzate dall'Ente parco stesso.
Restano salvi i
diritti reali e gli usi civici delle collettività locali, che sono esercitati secondo le
consuetudini locali. Eventuali diritti esclusivi di caccia delle collettività locali o
altri usi civici di prelievi faunistici sono liquidati dal competente commissario per la
liquidazione degli usi civici ad istanza dell'Ente parco.
Il regolamento del
parco è approvato dal Ministro dell'ambiente, sentita la Consulta e previo parere degli
enti locali interessati, da esprimersi entro quaranta giorni dalla richiesta, e comunque
d'intesa con le regioni e le province autonome interessate; il regolamento acquista
efficacia novanta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. Entro tale termine i comuni sono tenuti ad adeguare alle sue
previsioni i propri regolamenti. Decorso inutilmente il predetto termine le disposizioni
del regolamento del parco prevalgono su quelle del comune, che è tenuto alla loro
applicazione.
12. Piano per il
parco
La tutela dei
valori naturali ed ambientali affidata all'Ente parco è perseguita attraverso lo
strumento del piano per il parco, di seguito denominato "piano", che deve, in
particolare, disciplinare i seguenti contenuti:
organizzazione
generale del territorio e sua articolazione in aree o parti caratterizzate da forme
differenziate di uso, godimento e tutela;
vincoli,
destinazioni di uso pubblico o privato e norme di attuazione relative con riferimento alle
varie aree o parti del piano;
sistemi di
accessibilità veicolare e pedonale con particolare riguardo ai percorsi, accessi e
strutture riservati ai disabili, ai portatori di handicap e agli anziani;
sistemi di
attrezzature e servizi per la gestione e la funzione sociale del parco, musei, centri di
visite, uffici informativi, aree di campeggio, attività agroturistiche;
indirizzi e criteri
per gli interventi sulla flora, sulla fauna e sull'ambiente naturale in genere.
Il piano suddivide
il territorio in base al diverso grado di protezione, prevedendo:
riserve integrali
nelle quali l'ambiente naturale è conservato nella sua integrità;
riserve generali
orientate, nelle quali è vietato costruire nuove opere edilizie, ampliare le costruzioni
esistenti, eseguire opere di trasformazione del territorio. Possono essere tuttavia
consentite le utilizzazioni produttive tradizionali, la realizzazione delle infrastrutture
strettamente necessarie, nonché interventi di gestione delle risorse naturali a cura
dell'Ente parco. Sono altresì ammesse opere di manutenzione delle opere esistenti, ai
sensi delle lettere a) e b) del primo comma dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n.
457;
aree di protezione
nelle quali, in armonia con le finalità istitutive ed in conformità ai criteri generali
fissati dall'Ente parco, possono continuare, secondo gli usi tradizionali ovvero secondo
metodi di agricoltura biologica, le attività agro-silvo-pastorali nonché di pesca e
raccolta di prodotti naturali, ed è incoraggiata anche la produzione artigianale di
qualità. Sono ammessi gli interventi autorizzati ai sensi delle lettere a), b) e c) del
primo comma dell'articolo 31 della citata legge n. 457 del 1978, salvo l'osservanza delle
norme di piano sulle destinazioni d'uso;
aree di promozione
economica e sociale facenti parte del medesimo ecosistema, più estesamente modificate dai
processi di antropizzazione, nelle quali sono consentite attività compatibili con le
finalità istitutive del parco e finalizzate al miglioramento della vita socio-culturale
delle collettività locali e al miglior godimento del parco da parte dei visitatori.
Il piano è
predisposto dall'Ente parco entro sei mesi dalla sua istituzione in base ai criteri ed
alle finalità di cui alla presente legge ed è adottato dalla regione entro i successivi
quattro mesi, sentiti gli enti locali.
Il piano adottato
è depositato per quaranta giorni presso le sedi dei comuni, delle comunità montane e
delle regioni interessate; chiunque può prenderne visione ed estrarne copia. Entro i
successivi quaranta giorni chiunque può presentare osservazioni scritte, sulle quali
l'Ente parco esprime il proprio parere entro trenta giorni. Entro centoventi giorni dal
ricevimento di tale parere la regione si pronuncia sulle osservazione presentate e,
d'intesa con l'Ente parco per quanto concerne le aree di cui alle lettere a), b) e c) del
comma 2 e d'intesa, oltre che con l'Ente parco, anche con i comuni interessati per quanto
concerne le aree di cui alla lettera d) del medesimo comma 2, emana il provvedimento
d'approvazione. Qualora il piano non venga approvato entro ventiquattro mesi dalla
istituzione dell'Ente parco, alla regione si sostituisce un comitato misto costituito da
rappresentanti del Ministero dell'ambiente e da rappresentanti delle regioni e province
autonome, il quale esperisce i tentativi necessari per il raggiungimento di dette intese;
qualora le intese in questione non vengano raggiunte entro i successivi quattro mesi, il
Ministro dell'ambiente rimette la questione al Consiglio dei ministri che decide in via
definitiva.
in caso di
inosservanza dei termini di cui al comma 3, si sostituisce all'amministrazione
inadempiente il Ministro dell'ambiente, che provvede nei medesimi termini con un
commissario ad acta.
Il piano è
modificato con la stessa procedura necessaria alla sua approvazione ed è aggiornato con
identica modalità almeno ogni dieci anni.
Il piano ha effetto
di dichiarazione di pubblico generale interesse e di urgenza e di indifferibilità per gli
interventi in esso previsti e sostituisce ad ogni livello i piani paesistici, i piani
territoriali o urbanistici e ogni altro strumento di pianificazione.
Il piano è
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale
della regione ed è immediatamente vincolante nei confronti delle amministrazioni e dei
privati.
13. Nulla osta
Il rilascio di
concessioni o autorizzazioni relative ad interventi, impianti ed opere all'interno del
parco è sottoposto al preventivo nulla osta dell'Ente parco. Il nulla osta verifica la
conformità tra le disposizioni del piano e del regolamento e l'intervento ed è reso
entro sessanta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine il nulla osta si
intende rilasciato. Il diniego, che è immediatamente impugnabile, è affisso
contemporaneamente all'albo del comune interessato e all'albo dell'Ente parco e
l'affissione ha la durata di sette giorni. L'Ente parco dà notizia per estratto, con le
medesime modalità, dei nulla osta rilasciati e di quelli determinatisi per decorrenza del
termine.
Avverso il rilascio
del nulla osta è ammesso ricorso giurisdizionale anche da parte delle associazioni di
protezione ambientale individuate ai sensi della legge 8 luglio 1986, n. 349.
L'esame delle
richieste di nulla osta può essere affidato con deliberazione del Consiglio direttivo ad
un apposito comitato la cui composizione e la cui attività sono disciplinate dal
regolamento del parco.
Il Presidente del
parco, entro sessanta giorni dalla richiesta, con comunicazione scritta al richiedente,
può rinviare, per una sola volta, di ulteriori trenta giorni i termini di espressione del
nulla osta.
4. Iniziative per
la promozione economica e sociale
Nel rispetto delle
finalità del parco, dei vincoli stabiliti dal piano e dal regolamento del parco, la
Comunità del parco promuove le iniziative atte a favorire lo sviluppo economico e sociale
delle collettività eventualmente residenti all'interno del parco e nei territori
adiacenti.
A tal fine la
Comunità del parco, entro un anno dalla sua costituzione, elabora un piano pluriennale
economico e sociale per la promozione della attività compatibili, individuando i soggetti
chiamati alla realizzazione degli interventi previsti eventualmente anche attraverso
accordi di programma. Tale piano è sottoposto al parere vincolante del Consiglio
direttivo ed è approvato dalla regione o, d'intesa, dalle regioni interessate. In caso di
contrasto tra Comunità del parco, altri organi dell'Ente parco e regioni, la questione è
rimessa ad una conferenza presieduta dal Ministro dell'ambiente il quale, perdurando i
contrasti, rimette la decisione definitiva al Consiglio dei ministri.
Il piano di cui al
comma 2 può prevedere in particolare: la concessione di sovvenzioni a privati ed enti
locali; la predisposizione di attrezzature, impianti di depurazione e per il risparmio
energetico, servizi ed impianti di carattere turistico-naturalistico da gestire in proprio
o da concedere in gestione a terzi sulla base di atti di concessione alla stregua di
specifiche convenzioni; l'agevolazione o la promozione, anche in forma cooperativa, di
attività tradizionali artigianali, agro-silvo-pastorali, culturali, servizi sociali e
biblioteche, restauro, anche di beni naturali, e ogni altra iniziativa atta a favorire,
nel rispetto delle esigenze di conservazione del parco, lo sviluppo del turismo e delle
attività locali connesse. Una quota parte di tali attività deve consistere in interventi
diretti a favorire l'occupazione giovanile ed il volontariato, nonché l'accessibilità e
la fruizione, in particolare per i portatori di handicap.
Per le finalità di
cui al comma 3, l'Ente parco può concedere a mezzo di specifiche convenzioni l'uso del
proprio nome e del proprio emblema a servizi e prodotti locali che presentino requisiti di
qualità e che soddisfino le finalità del parco.
L'Ente parco
organizza, d'intesa con la regione o le regioni interessate, speciali corsi di formazione
al termine dei quali rilascia il titolo ufficiale ed esclusivo di guida del parco.
Il piano di cui al
comma 2 ha durata quadriennale e può essere aggiornato annualmente con la stessa
procedura della sua formazione
15. Acquisti,
espropriazioni ed indennizzi
L'Ente parco, nel
quadro del programma di cui al comma 7, può prendere in locazione immobili compresi nel
parco o acquisirli, anche mediante espropriazione o esercizio del diritto di prelazione di
cui al comma 5, secondo le norme generali vigenti.
I vincoli derivanti
dal piano alle attività agro-silvo-pastorali possono essere indennizzati sulla base di
princìpi equitativi. I vincoli, temporanei o parziali, relativi ad attività già
ritenute compatibili, possono dar luogo a compensi ed indennizzi, che tengano conto dei
vantaggi e degli svantaggi derivanti dall'attività del parco. Con decreto da emanare
entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro
dell'ambiente provvede alle disposizioni di attuazione del presente comma.
L'Ente parco è
tenuto a indennizzare i danni provocati dalla fauna selvatica del parco.
Il regolamento del
parco stabilisce le modalità per la liquidazione e la corresponsione degli indennizzi, da
corrispondersi entro novanta giorni dal verificarsi del nocumento.
L'Ente parco ha
diritto di prelazione sul trasferimento a titolo oneroso della proprietà e di diritti
reali sui terreni situati all'interno delle riserve e delle aree di cui all'articolo 12,
comma 2, lettere a) e b), salva la precedenza a favore di soggetti privati di cui al primo
comma dell'articolo 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, e successive modificazioni e
integrazioni.
L'Ente parco deve
esercitare la prelazione entro tre mesi dalla notifica della proposta di alienazione. La
proposta deve contenere la descrizione catastale dei beni, la data della trasmissione del
possesso, l'indicazione del prezzo e delle sue modalità di pagamento. Qualora il dante
causa non provveda a tale notificazione o il prezzo notificato sia superiore a quello di
cessione, l'Ente parco può, entro un anno dalla trascrizione dell'atto di compravendita,
esercitare il diritto di riscatto nei confronti dell'acquirente e di ogni altro successivo
avente causa a qualsiasi titolo.
L'Ente parco
provvede ad istituire nel proprio bilancio un apposito capitolo, con dotazione adeguata al
prevedibile fabbisogno, per il pagamento di indennizzi e risarcimenti, formulando un
apposito programma, con opportune priorità.
16.
Entrate dell'Ente parco ed agevolazioni fiscali
Costituiscono
entrate dell'Ente parco da destinare al conseguimento dei fini istitutivi:
i contributi
ordinari e straordinari dello Stato;
i contributi delle
regioni e degli enti pubblici;
i contributi ed i
finanziamenti a specifici progetti;
i lasciti, le
donazioni e le erogazioni liberali in denaro di cui all'articolo 3 della legge 2 agosto
1982, n. 512, e successive modificazioni e integrazioni;
gli eventuali
redditi patrimoniali;
i canoni delle
concessioni previste dalla legge, i proventi dei diritti d'ingresso e di privativa e le
altre entrate derivanti dai servizi resi;
i proventi delle
attività commerciali e promozionali;
i proventi delle
sanzioni derivanti da inosservanza delle norme regolamentari;
ogni altro provento
acquisito in relazione all'attività dell'Ente parco.
Le attività di
cessione di materiale divulgativo, educativo e propagandistico di prodotti ecologici,
nonché le prestazioni di servizi esercitate direttamente dall'Ente parco, non sono
sottoposte alla normativa per la disciplina del commercio.
Le cessioni e le
prestazioni di cui al comma 2 sono soggette alla disciplina dell'imposta sul valore
aggiunto. La registrazione dei corrispettivi si effettua in base all'articolo 24 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come sostituito
dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1979, n. 24, senza
l'obbligo dell'uso dei registratori di cassa.
L'Ente parco ha
l'obbligo di pareggio del bilancio.
17. Riserve
naturali statali
Il decreto
istitutivo delle riserve naturali statali, di cui all'articolo 8, comma 2, oltre a
determinare i confini della riserva ed il relativo organismo di gestione, ne precisa le
caratteristiche principali, le finalità istitutive ed i vincoli principali, stabilendo
altresì indicazioni e criteri specifici cui devono conformarsi il piano di gestione delle
riserva ed il relativo regolamento attuativo, emanato secondo i princìpi contenuti
nell'articolo 11 della presente legge. Il piano di gestione della riserva ed il relativo
regolamento attuativo sono adottati dal Ministro dell'ambiente entro i termini stabiliti
dal decreto istitutivo della riserva stessa, sentite le regioni a statuto ordinario e
d'intesa con le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano.
Sono vietati in
particolare:
ogni forma di
discarica di rifiuti solidi e liquidi;
l'accesso nelle
riserve naturali integrali a persone non autorizzate, salvo le modalità stabilite dagli
organi responsabili della gestione della riserva.
8.
Istituzione di aree protette marine
In attuazione del
programma il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della marina mercantile e
d'intesa con il Ministro del tesoro, istituisce le aree protette marine,
autorizzando altresì il finanziamento definito dal programma medesimo. L'istruttoria
preliminare è in ogni caso svolta, ai sensi dell'articolo 26 della legge 31 dicembre
1982, n. 979, dalla Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti.
Il decreto
istitutivo contiene tra l'altro la denominazione e la delimitazione dell'area, gli
obiettivi cui è finalizzata la protezione dell'area e prevede, altresì, la concessione
d'uso dei beni del demanio marittimo e delle zone di mare di cui all'articolo 19, comma 6.
Il decreto di
istituzione è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Per il
finanziamento di programmi e progetti di investimento per le aree protette marine è
autorizzata la spesa di lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 1992, 1993 e 1994.
Per le prime spese
di funzionamento delle aree protette marine è autorizzata la spesa di lire 1 miliardo per
ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993.
19. Gestione
delle aree protette marine
Il raggiungimento
delle finalità istitutive di ciascuna area protetta marina è assicurato attraverso
l'Ispettorato centrale per la difesa del mare. Per l'eventuale gestione delle aree
protette marine, l'Ispettorato centrale si avvale delle competenti Capitanerie di porto.
Con apposita convenzione da stipularsi da parte del Ministro dell'ambiente, di concerto
con il Ministro della marina mercantile, la gestione dell'area protetta marina può essere
concessa ad enti pubblici, istituzioni scientifiche o associazioni riconosciute.
Qualora un'area
marina protetta sia istituita in acque confinanti con un'area protetta terrestre, la
gestione è attribuita al soggetto competente per quest'ultima.
Nelle aree protette
marine sono vietate le attività che possono compromettere la tutela delle caratteristiche
dell'ambiente oggetto della protezione e delle finalità istitutive dell'area. In
particolare sono vietati:
la cattura, la
raccolta e il danneggiamento delle specie animali e vegetali nonché l'asportazione di
minerali e di reperti archeologici;
l'alterazione
dell'ambiente geofisico e delle caratteristiche chimiche e idrobiologiche delle acque;
lo svolgimento di
attività pubblicitarie;
l'introduzione di
armi, esplosivi e ogni altro mezzo distruttivo e di cattura;
la navigazione a
motore;
ogni forma di
discarica di rifiuti solidi e liquidi.
I divieti di cui
all'articolo 11, comma 3, si applicano ai territori inclusi nelle aree protette marine.
Con decreto del
Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della marina mercantile, sentita la
Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti, è approvato un regolamento che
disciplina i divieti e le eventuali deroghe in funzione del grado di protezione
necessario.
Beni del demanio
marittimo e zone di mare ricomprese nelle aree protette possono essere concessi in uso
esclusivo per le finalità della gestione dell'area medesima con decreto del Ministro
della marina mercantile. I beni del demanio marittimo esistenti all'interno dell'area
protetta fanno parte della medesima.
La sorveglianza
nelle aree protette marine è esercitata dalle Capitanerie di porto, ai sensi
dell'articolo 28 della legge 31 dicembre 1982, n. 979.
21. Vigilanza e
sorveglianza
La vigilanza sulla
gestione delle aree naturali protette di rilievo internazionale e nazionale è esercitata
per le aree terrestri dal Ministro dell'ambiente e per le aree marine congiuntamente dal
Ministro dell'ambiente e dal Ministro della marina mercantile.
La sorveglianza sui
territori delle aree naturali protette di rilievo internazionale e nazionale è
esercitata, ai fini della presente legge, dal Corpo forestale dello Stato senza variazioni
alla attuale pianta organica dello stesso. Per l'espletamento di tali servizi e di
quant'altro affidato al Corpo medesimo dalla presente legge, con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, su proposta del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro
dell'agricoltura e delle foreste, sono individuate le strutture ed il personale del Corpo
da dislocare presso il Ministero dell'ambiente e presso gli Enti parco, sotto la
dipendenza funzionale degli stessi, secondo modalità stabilite dal decreto medesimo (5). Il decreto determina altresì i sistemi e le modalità di
reclutamento e di ripartizione su base regionale, nonché di formazione professionale del
personale forestale di sorveglianza. Ai dipendenti dell'Ente parco possono essere
attribuiti poteri di sorveglianza da esercitare in aggiunta o in concomitanza degli
ordinari obblighi di servizio. Nell'espletamento dei predetti poteri i dipendenti assumono
la qualifica di guardia giurata. Fino alla emanazione del predetto decreto alla
sorveglianza provvede il Corpo forestale dello Stato, sulla base di apposite direttive
impartite dal Ministro dell'ambiente, d'intesa con il Ministro dell'agricoltura e delle
foreste. Nelle aree protette marine la sorveglianza è esercitata ai sensi dell'articolo
19, comma 7
20. Norme di
rinvio
Per quanto non
espressamente disciplinato dalla presente legge, ai parchi marini si applicano le
disposizioni relative ai parchi nazionali. Alle riserve marine si applicano le
disposizioni del titolo V della legge 31 dicembre 1982, n. 979, non in contrasto con le
disposizioni della presente legge.
Note
Vedi il D.P.C.M. 26
giugno 1997.
c. Aree naturali protette regionali
22. Norme quadro
Costituiscono
princìpi fondamentali per la disciplina delle aree naturali protette regionali:
la
partecipazione delle province, delle comunità montane e dei comuni al procedimento di
istituzione dell'area protetta, fatta salva l'attribuzione delle funzioni amministrative
alle province, ai sensi dell'articolo 14 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Tale
partecipazione si realizza, tenuto conto dell'articolo 3 della stessa legge n. 142 del
1990, attraverso conferenze per la redazione di un documento di indirizzo relativo
all'analisi territoriale dell'area da destinare a protezione, alla perimetrazione
provvisoria, all'individuazione degli obiettivi da perseguire, alla valutazione degli
effetti dell'istituzione dell'area protetta sul territorio;
la
pubblicità degli atti relativi all'istituzione dell'area protetta e alla definizione del
piano per il parco di cui all'articolo 25;
la
partecipazione degli enti locali interessati alla gestione dell'area protetta;
l'adozione,
secondo criteri stabiliti con legge regionale in conformità ai princìpi di cui
all'articolo 11, di regolamenti delle aree protette;
la
possibilità di affidare la gestione alle comunioni familiari montane, anche associate fra
loro, qualora l'area naturale protetta sia in tutto o in parte compresa fra i beni
agro-silvo-pastorali costituenti patrimonio delle comunità stesse.
Fatte
salve le rispettive competenze per le regioni a statuto speciale e per le province
autonome di Trento e di Bolzano, costituiscono princìpi fondamentali di riforma
economico-sociale la partecipazione degli enti locali alla istituzione e alla gestione
delle aree protette e la pubblicità degli atti relativi all'istituzione dell'area
protetta e alla definizione del piano per il parco.
Le
regioni istituiscono parchi naturali regionali e riserve naturali regionali utilizzando
soprattutto i demani e i patrimoni forestali regionali, provinciali, comunali e di enti
pubblici, al fine di un utilizzo razionale del territorio e per attività compatibili con
la speciale destinazione dell'area.
Le
aree protette regionali che insistono sul territorio di più regioni sono istituite dalle
regioni interessate, previa intesa tra le stesse, e gestite secondo criteri unitari per
l'intera area delimitata.
Non
si possono istituire aree protette regionali nel territorio di un parco nazionale o di una
riserva naturale statale.
Nei
parchi naturali regionali e nelle riserve naturali regionali l'attività venatoria è
vietata, salvo eventuali prelievi faunistici ed abbattimenti selettivi necessari per
ricomporre squilibri ecologici. Detti prelievi ed abbattimenti devono avvenire in
conformità al regolamento del parco o, qualora non esista, alle direttive regionali per
iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'organismo di gestione
del parco e devono essere attuati dal personale da esso dipendente o da persone da esso
autorizzate.
23. Parchi naturali regionali
La
legge regionale istitutiva del parco naturale regionale, tenuto conto del documento di
indirizzo di cui all'articolo 22, comma 1, lettera a), definisce la perimetrazione
provvisoria e le misure di salvaguardia, individua il soggetto per la gestione del parco e
indica gli elementi del piano per il parco, di cui all'articolo 25, comma 1, nonché i
princìpi del regolamento del parco. A tal fine possono essere istituiti appositi enti di
diritto pubblico o consorzi obbligatori tra enti locali od organismi associativi ai sensi
della legge 8 giugno 1990, n. 142. Per la gestione dei servizi del parco, esclusa la
vigilanza, possono essere stipulate convenzioni con enti pubblici, con soggetti privati,
nonché con comunioni familiari montane.
24.
Organizzazione amministrativa del parco naturale regionale
In
relazione alla peculiarità di ciascuna area interessata, ciascun parco naturale regionale
prevede, con apposito statuto, una differenziata forma organizzativa, indicando i criteri
per la composizione del consiglio direttivo, la designazione del presidente e del
direttore, i poteri del consiglio, del presidente e del direttore, la composizione e i
poteri del collegio dei revisori dei conti e degli organi di consulenza tecnica e
scientifica, le modalità di convocazione e di funzionamento degli organi statutari, la
costituzione delle comunità del parco.
Nel
collegio dei revisori dei conti deve essere assicurata la presenza di un membro designato
dal Ministro del tesoro.
Gli
enti di gestione dei parchi naturali regionali possono avvalersi sia di personale proprio
che di personale comandato dalla regione o da altri enti pubblici.
25.
Strumenti di attuazione
Strumenti
di attuazione delle finalità del parco naturale regionale sono il piano per il parco e il
piano pluriennale economico e sociale per la promozione delle attività compatibili.
Il
piano per il parco è adottato dall'organismo di gestione del parco ed è approvato dalla
regione. Esso ha valore anche di piano paesistico e di piano urbanistico e sostituisce i
piani paesistici e i piani territoriali o urbanistici di qualsiasi livello.
Nel
riguardo delle finalità istitutive e delle previsioni del piano per il parco e nei limiti
del regolamento, il parco promuove iniziative, coordinate con quelle delle regioni e degli
enti locali interessati, atte a favorire la crescita economica, sociale e culturale delle
comunità residenti. A tal fine predispone un piano pluriennale economico e sociale per la
promozione delle attività compatibili. Tale piano è adottato dall'organismo di gestione
del parco, tenuto conto del parere espresso dagli enti locali territorialmente
interessati, è approvato dalla regione e può essere annualmente aggiornato.
Al
finanziamento del piano pluriennale economico e sociale, di cui al comma 3, possono
concorrere lo Stato, le regioni, gli enti locali e gli altri organismi interessati.
Le
risorse finanziarie del parco possono essere costituite, oltre che da erogazioni o
contributi a qualsiasi titolo, disposti da enti o da organismi pubblici e da privati, da
diritti e canoni riguardanti l'utilizzazione dei beni mobili ed immobili che appartengono
al parco o dei quali esso abbia la gestione.
26.
Coordinamento degli interventi
Sulla
base di quanto disposto dal programma nonché dal piano pluriennale economico e sociale di
cui all'articolo 25, comma 3, il Ministro dell'ambiente promuove, per gli effetti di cui
all'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, accordi di programma tra lo Stato, le
regioni e gli enti locali aventi ad oggetto l'impiego coordinato delle risorse. In
particolare gli accordi individuano gli interventi da realizzare per il perseguimento
delle finalità di conservazione della natura, indicando le quote finanziarie dello Stato,
della regione, degli enti locali ed eventualmente di terzi, nonché le modalità di
coordinamento ed integrazione della procedura.
27.
Vigilanza e sorveglianza
La
vigilanza sulla gestione delle aree naturali protette regionali è esercitata dalla
regione. Ove si tratti di area protetta con territorio ricadente in più regioni l'atto
istitutivo determina le intese per l'esercizio della vigilanza.
Il
Corpo forestale dello Stato ha facoltà di stipulare specifiche convenzioni con le regioni
per la sorveglianza dei territori delle aree naturali protette regionali, sulla base di
una convenzione-tipo predisposta dal Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro
dell'agricoltura e delle foreste.
28.
Leggi regionali
Entro
dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le regioni adeguano la
loro legislazione alle disposizioni contenute nel presente titolo.
d. Disposizioni finali e transitorie
29. Poteri dell'organismo di gestione dell'area naturale protetta
Il
legale rappresentante dell'organismo di gestione dell'area naturale protetta, qualora
venga esercitata un'attività in difformità dal piano, dal regolamento o dal nulla osta,
dispone l'immediata sospensione dell'attività medesima ed ordina in ogni caso la
riduzione in pristino o la ricostituzione di specie vegetali o animali a spese del
trasgressore con la responsabilità solidale del committente, del titolare dell'impresa e
del direttore dei lavori in caso di costruzione e trasformazione di opere.
In
caso di inottemperanza all'ordine di riduzione in pristino o di ricostituzione delle
specie vegetali o animali entro un congruo termine, il legale rappresentante
dell'organismo di gestione provvede all'esecuzione in danno degli obbligati secondo la
procedura di cui ai commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 27 della legge 28 febbraio
1985, n. 47, in quanto compatibili, e recuperando le relative spese mediante ingiunzione
emessa ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione
delle entrate patrimoniali dello Stato, approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n.
639.
L'organismo
di gestione dell'area naturale protetta può intervenire nei giudizi riguardanti fatti
dolosi o colposi che possano compromettere l'integrità del patrimonio naturale dell'area
protetta e ha la facoltà di ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per
l'annullamento di atti illegittimi lesivi delle finalità istitutive dell'area protetta.
30. Sanzioni
Chiunque
viola le disposizioni di cui agli articoli 6 e 13 è punito con l'arresto fino a dodici
mesi e con l'ammenda da lire duecentomila a lire cinquantamilioni. Chiunque viola le
disposizioni di cui agli articoli 11, comma 3, e 19, comma 3, è punito con l'arresto fino
a sei mesi o con l'ammenda da lire duecentomila a lire venticinquemilioni. Le pene sono
raddoppiate in caso di recidiva.
La
violazione delle disposizioni emanate dagli organismi di gestione delle aree protette è
altresì punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
cinquantamila a lire duemilioni. Tali sanzioni sono irrogate, nel rispetto delle
disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, dal legale rappresentante
dell'organismo di gestione dell'area protetta.
In
caso di violazioni costituenti ipotesi di reati perseguiti ai sensi degli articoli 733 e
734 del codice penale può essere disposto dal giudice o, in caso di flagranza, per
evitare l'aggravamento o la continuazione del reato, dagli addetti alla sorveglianza
dell'area protetta, il sequestro di quanto adoperato per commettere gli illeciti ad essi
relativi. Il responsabile è tenuto a provvedere alla riduzione in pristino dell'area
danneggiata, ove possibile, e comunque è tenuto al risarcimento del danno.
Nelle
sentenze di condanna il giudice può disporre, nei casi di particolare gravità, la
confisca delle cose utilizzate per la consumazione dell'illecito.
Si
applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto non in
contrasto con il presente articolo.
In
ogni caso trovano applicazione le norme dell'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n.
349, sul diritto al risarcimento del danno ambientale da parte dell'organismo di gestione
dell'area protetta.
Le
sanzioni penali previste dal comma 1 si applicano anche nel caso di violazione dei
regolamenti e delle misure di salvaguardia delle riserve naturali statali.
Le
sanzioni penali previste dal comma 1 si applicano anche in relazione alla violazione alle
disposizioni di leggi regionali che prevedono misure di salvaguardia in vista della
istituzione di aree protette e con riguardo alla trasgressione di regolamenti di parchi
naturali regionali.
Nell'area
protetta dei monti Cervati, non si applicano, fino alla costituzione del parco nazionale,
i divieti di cui all'articolo 17, comma 2.
31. Beni di proprietà dello Stato destinati a riserva naturale
Fino
alla riorganizzazione, ai sensi dell'articolo 9 della legge 18 maggio 1989, n. 183, del
Corpo forestale dello Stato, le riserve naturali statali sono amministrate dagli attuali
organismi di gestione dell'ex Azienda di Stato per le foreste demaniali. Per far fronte
alle esigenze di gestione delle riserve naturali statali indicate nel programma, entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ed in attesa della
riorganizzazione di cui all'articolo 9 della citata legge n. 183 del 1989, la composizione
e le funzioni dell'ex Azienda di Stato possono essere disciplinate con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri da emanarsi su proposta del Ministro dell'ambiente
di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Per l'esercizio delle
attività di gestione per i primi tre anni successivi alla data di entrata in vigore della
presente legge continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla legge 5 aprile 1985,
n. 124 (6).
Entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro
dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro delle finanze, trasmette al
Comitato l'elenco delle aree individuate ai sensi del decreto ministeriale 20 luglio 1987,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 175 del 29 luglio 1987, e
delle altre aree nella sua disponibilità con la proposta della loro destinazione ad aree
naturali protette nazionali e regionali anche ai fini di un completamento, con particolare
riguardo alla regione Veneto e alla regione Lombardia, dei trasferimenti effettuati ai
sensi dell'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
La
gestione delle riserve naturali istituite su proprietà dello Stato, che ricadano o
vengano a ricadere per effetto dell'istituzione di nuovi parchi nell'ambito di un parco
nazionale, spetta all'Ente parco. L'affidamento è effettuato mediante provvedimento di
concessione predisposto dal Ministro dell'ambiente, d'intesa con il Ministro
dell'agricoltura e delle foreste. In caso di mancata intesa si provvede con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri entro due anni dall'istituzione dell'Ente parco. Le
riserve biogenetiche ed i territori delle riserve parziali destinati ad attività
produttive sono affidati alla gestione del Corpo forestale dello Stato.
Le
direttive necessarie per la gestione delle riserve naturali statali e per il
raggiungimento degli obiettivi scientifici, educativi e di protezione naturalistica, sono
impartite dal Ministro dell'ambiente ai sensi dell'articolo 5 della legge 8 luglio 1986,
n. 349.
32. Aree contigue
Le
regioni, d'intesa con gli organismi di gestione delle aree naturali protette e con gli
enti locali interessati, stabiliscono piani e programmi e le eventuali misure di
disciplina della caccia, della pesca, delle attività estrattive e per la tutela
dell'ambiente, relativi alle aree contigue alle aree protette, ove occorra intervenire per
assicurare la conservazione dei valori delle aree protette stesse.
I
confini delle aree contigue di cui al comma 1 sono determinati dalle regioni sul cui
territorio si trova l'area naturale protetta, d'intesa con l'organismo di gestione
dell'area protetta.
All'interno
delle aree contigue le regioni possono disciplinare l'esercizio della caccia, in deroga al
terzo comma dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, soltanto nella forma
della caccia controllata, riservata ai soli residenti dei comuni dell'area naturale
protetta e dell'area contigua, gestita in base al secondo comma dello stesso articolo 15
della medesima legge.
L'organismo
di gestione dell'area naturale protetta, per esigenze connesse alla conservazione del
patrimonio faunistico dell'area stessa, può disporre, per particolari specie di animali,
divieti riguardanti le modalità ed i tempi della caccia.
Qualora
si tratti di aree contigue interregionali, ciascuna regione provvede per quanto di propria
competenza per la parte relativa al proprio territorio, d'intesa con le altre regioni ai
sensi degli articoli 8 e 66, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24
luglio 1977, n. 616. L'intesa è promossa dalla regione nel cui territorio è situata la
maggior parte dell'area naturale protetta.
33. Relazione al Parlamento
Il
Ministro dell'ambiente, previa deliberazione del Consiglio nazionale per l'ambiente,
presenta annualmente al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione della presente
legge e sull'attività degli organismi di gestione delle aree naturali protette nazionali.
34. Istituzione di parchi e aree di reperimento
Sono
istituiti i seguenti parchi nazionali:
Cilento
e Vallo di Diano (Cervati, Gelbison, Alburni, Monte Stella e Monte Bulgheria);
Gargano;
Gran
Sasso e Monti della Laga;
Maiella;
Val
Grande;
Vesuvio.
E'
istituito, d'intesa con la regione Sardegna ai sensi dell'articolo 2, comma 7, il Parco
nazionale del Golfo di Orosei e del Gennargentu. Qualora l'intesa con la regione Sardegna
non si perfezioni entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con
le procedure di cui all'articolo 4 si provvede alla istituzione del parco della Val d'Agri
e del Lagonegrese (Monti Arioso, Volturino, Viggiano, Sirino, Raparo) o, se già
costituito, di altro parco nazionale per il quale non si applica la previsione di cui
all'articolo 8, comma 6 (7).
Entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro
dell'ambiente provvede alla delimitazione provvisoria dei parchi nazionali di cui ai commi
1 e 2 sulla base degli elementi conoscitivi e tecnico-scientifici disponibili, in
particolare, presso i servizi tecnici nazionali e le amministrazioni dello Stato nonché
le regioni e, sentiti le regioni e gli enti locali interessati, adotta le misure di
salvaguardia, necessarie per garantire la conservazione dello stato dei luoghi. La
gestione provvisoria del parco, fino alla costituzione degli Enti parco previsti dalla
presente legge, è affidata ad un apposito comitato di gestione istituito dal Ministro
dell'ambiente in conformità ai princìpi di cui all'articolo 9.
Il
primo programma verifica ed eventualmente modifica la delimitazione effettuata dal
Ministro dell'ambiente ai sensi del comma 3.
Per
l'organizzazione ed il funzionamento degli Enti parco dei parchi di cui ai commi 1 e 2 si
applicano le disposizioni della presente legge.
Il
primo programma, tenuto conto delle disponibilità finanziarie esistenti, considera come
prioritarie aree di reperimento le seguenti:
a) Alpi apuane e Appennino tosco-emiliano;
b) Etna;
c) Monte Bianco;
d) Picentino (Monti Terminio e Cervialto);
e) Tarvisiano;
f) Appennino lucano, Val d'Agri e Lagonegrese (Monti Arioso, Volturino, Viggiano, Sirino e Raparo);
g) Partenio;
h) Parco-museo delle miniere dell'Amiata;
i) Alpi marittime (comprensorio del massiccio del Marguareis);
l) Alta Murgia;
l-bis) Costa teatina (8).
Il
Ministro dell'ambiente, d'intesa con le regioni, può emanare opportune misure di
salvaguardia.
Qualora
il primo programma non venga adottato entro il termine previsto dall'articolo 4, comma 6,
all'approvazione dello stesso provvede il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
dell'ambiente.
Per
le aree naturali protette i cui territori siano confinanti o adiacenti ad aree di
interesse naturalistico facenti parte di Stati esteri, il Ministro degli affari esteri, su
proposta del Ministro dell'ambiente, sentite le regioni e le province autonome
interessate, promuove l'adozione delle opportune intese o atti, al fine di realizzare
forme integrate di protezione, criteri comuni di gestione e facilitazioni di accesso, ove
ammesso. Le intese e gli atti possono riguardare altresì l'istituzione di aree naturali
protette di particolare pregio naturalistico e rilievo internazionale sul territorio
nazionale. Le disposizioni delle intese e degli atti sono vincolanti per le regioni e gli
enti locali interessati.
Per
l'istituzione dei parchi nazionali di cui ai commi 1 e 2 è autorizzata la spesa di lire
20 miliardi per l'anno 1991 e lire 30 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993.
Per
la gestione dei Parchi Nazionali di cui ai commi 1 e 2 è autorizzata la spesa di lire 10
miliardi per il 1991, lire 15,5 miliardi per il 1992 e lire 22 miliardi a decorrere dal
1993.
35. Norme transitorie
Con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente,
si provvede all'adeguamento ai princìpi della presente legge, fatti salvi i rapporti di
lavoro esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge di dipendenti in
ruolo, della disciplina del Parco nazionale d'Abruzzo, del Parco nazionale del Gran
Paradiso, previa intesa con la regione a statuto speciale Val d'Aosta e la regione
Piemonte, tenuto conto delle attuali esigenze con particolare riguardo alla funzionalità
delle sedi ed alla sorveglianza. Per il Parco nazionale dello Stelvio si provvede in base
a quanto stabilito dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo
1974, n. 279. Le intese ivi previste vanno assunte anche con la regione Lombardia e devono
essere informate ai principi generali della presente legge.
In
considerazione dei particolari valori storico-culturali ed ambientali, nonché della
specialità degli interventi necessari per il ripristino e la conservazione degli
importanti e delicati ecosistemi, la gestione delle proprietà demaniali statali ricadenti
nei Parchi nazionali del Circeo e della Calabria sarà condotta secondo forme, contenuti e
finalità, anche ai fini della ricerca e sperimentazione scientifica nonché di carattere
didattico formativo e dimostrativo, che saranno definiti con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro
dell'agricoltura e delle foreste ed il Ministro dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica, da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge.
Ai
parchi nazionali previsti dalla lettera c) del comma 1 dell'articolo 18 della legge 11
marzo 1988, n. 67, e dall'articolo 10 della legge 28 agosto 1989, n. 305, si applicano le
disposizioni della presente legge, utilizzando gli atti posti in essere prima dell'entrata
in vigore della legge stessa in quanto compatibili.
Entro
due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge le regioni interessate
provvedono, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, alla istituzione del parco naturale
interregionale del Delta del Po a modifica dell'articolo 10 della legge 28 agosto 1989, n.
305, in conformità delle risultanze dei lavori della Commissione paritetica istituita in
applicazione della delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica
(CIPE) del 5 agosto 1988, pubblicata nel supplemento ordinario n. 87 alla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 215 del 13 settembre 1988. Qualora l'intesa non si
perfezioni nel suddetto termine, si provvede alla istituzione di un parco nazionale in
tale area a norma del comma 3 (9).
Nell'ipotesi
in cui si istituisca il parco interregionale del Delta del Po, con le procedure di cui
all'articolo 4 si procede alla istituzione del parco nazionale della Val d'Agri e del
Lagonegrese (Monti Arioso, Volturino, Viggiano, Sirino, Raparo), o, se già costituito, di
altro parco nazionale, per il quale non si applica la previsione di cui all'articolo 8,
comma 6.
Restano
salvi gli atti di delimitazione di riserve naturali emessi alla data di entrata in vigore
della presente legge e le conseguenti misure di salvaguardia già adottate. Dette riserve
sono istituite, secondo le modalità previste dalla presente legge, entro tre mesi dalla
data di entrata in vigore della legge stessa.
Ove
non diversamente previsto, il termine per l'espressione di pareri da parte delle regioni
ai fini della presente legge è stabilito in giorni quarantacinque.
Per
l'attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa di lire 2 miliardi per il 1991, lire 3
miliardi per il 1992 e lire 4 miliardi a decorrere dal 1993.
Per
l'attuazione dei commi 3, 4 e 5 è autorizzata la spesa di lire 14 miliardi per il 1991,
lire 17,5 miliardi per il 1992 e lire 21 miliardi a decorrere dal 1993.
36.
Aree marine di reperimento
Sulla
base delle indicazioni programmatiche di cui all'articolo 4, possono essere istituiti
parchi marini o riserve marine, oltre che nelle aree di cui all'articolo 31 della legge 31
dicembre 1982, n. 979, nelle seguenti aree:
a) Isola di Gallinara;
b) Monti dell'Uccellina - Formiche di Grosseto - Foce dell'Ombrone - Talamone;
c) Secche di Torpaterno
d) Penisola della Campanella - Isola di Capri;
e) Costa degli Infreschi;
f) Costa di Maratea;
g) Penisola Salentina (Grotte Zinzulusa e Romanelli);
h) Costa del Monte Conero;
i) Isola di Pantelleria;
l) Promontorio Monte Cofano - Golfo di Custonaci;
m) Acicastello - Le Grotte;
n) Arcipelago della Maddalena (isole ed isolotti compresi nel territorio del comune della Maddalena);
o) Capo Spartivento - Capo Teulada;
p) Capo Testa - Punta Falcone;
q) Santa Maria di Castellabate;
r) Monte di Scauri;
s) Monte a Capo Gallo - Isola di Fuori o delle Femmine;
t) Parco marino del Piceno;
u) Isole di Ischia, Vivara e Procida, area marina protetta integrata denominata "regno di Nettuno"
v) Isola di Bergeggi;
z) Stagnone di Marsala;
aa) Capo Passero;
bb) Pantani di Vindicari;
cc) Isola di San Pietro;
dd) Isola dell'Asinara;
ee) Capo Carbonara;
ee-bis) Parco marino "Torre del Cerrano" (10).
La
Consulta per la difesa del mare può, comunque, individuare, ai sensi dell'articolo 26
della legge 12 dicembre 1982, n. 979 (11), altre aree marine di
particolare interesse nelle quali istituire parchi marini o riserve marine.
37. Detrazioni fiscali a favore delle persone giuridiche e regime per
i beni di rilevante interesse paesaggistico e naturale
Dopo
il comma 2 dell'articolo 114 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono aggiunti i
seguenti:
"2-bis.
Sono altresì deducibili:
le
erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato. di altri enti pubblici e di
associazioni e di fondazioni private legalmente riconosciute, le quali, senza scopo di
lucro, svolgono o promuovono attività dirette alla tutela dei patrimonio ambientale,
effettuate per l'acquisto, la tutela e la valorizzazione delle cose indicate nei numeri 1)
e 2) dell'articolo 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, facenti parte degli elenchi di
cui al primo comma dell'articolo 2 della medesima legge o assoggettati al vincolo della
inedificabilità in base ai piani di cui all'articolo 5 della medesima legge e al
decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto
l985, n. 431, ivi comprese le erogazioni destinate aIl'organizzazione di mostre e di
esposizioni, nonché allo svolgimento di studi e ricerche aventi ad oggetto le cose
anzidette; il mutamento di destinazione degli immobili indicati alla lettera e) del
presente comma, senza la preventiva autorizzazione del Ministro dell'ambiente, come pure
il mancato assolvimento degli obblighi di legge per consentire l'esercizio dei diritto di
prelazione dello Stato sui beni immobili vincolati, determina la indeducibilità delle
spese dal reddito. Il Ministro dell'ambiente dà immediata comunicazione ai competenti
uffici tributari delle violazioni che comportano la decadenza delle agevolazioni; dalla
data di ricevimento della comunicazione iniziano a decorrere i termini per il pagamento
dell'imposta e dei relativi accessori.
le
erogazioni liberali in denaro a favore di organismi di gestione di parchi e riserve
naturali, terrestri e marittimi, statali e regionali, e di ogni altra zona di tutela
speciale paesistico-ambientale come individuata dalla vigente disciplina, statale e
regionale, nonché gestita dalle associazioni e fondazioni private indicate alla lettera
a), effettuate per sostenere attività di conservazione, valorizzazione, studio, ricerca e
sviluppo dirette al conseguimento delle finalità di interesse generale cui corrispondono
tali ambiti protetti;
le
spese sostenute dai soggetti obbligati alla manutenzione e alla protezione degli immobili
vincolati ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, facenti parte degli elenchi
relativi ai numeri 1) e 2) dell'articolo 1 della medesima legge o assoggettati al vincolo
assoluto di inedificabilità in base ai piani di cui all'articolo 5 della stessa. legge e
al decreto-legge,27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni. dalla legge 8
agosto 1985, n. 431.
2-ter. Il Ministro dell'ambiente e la regione, secondo le rispettive attribuzioni e
competenze, vigilano sull'impiego delle erogazioni di cui alle lettere a), b) e c) del
comma 2-bis del presente articolo effettuate a favore di soggetti privati, affinché siano
perseguiti gli scopi per i quali le erogazioni stesse sono state accettate dai beneficiari
e siano rispettati i termini per l'utilizzazione concordati con gli autori delle
erogazioni. Detti termini possono essere prorogati una sola volta dall'autorità di
vigilanza, per motivi non imputabili ai beneficiari".
E'
deducibile dal reddito imponibile di qualunque soggetto obbligato, fino a un massimo del
25 per cento del reddito annuo imponibile, il controvalore in denaro, da stabilirsi a cura
del competente organo periferico del Ministero per i beni culturali e ambientali, d'intesa
con l'ufficio tecnico erariale competente per territorio, corrispondente a beni immobili
che vengano ceduti a titolo gratuito da persone fisiche e giuridiche allo Stato ed ai
soggetti pubblici e privati di cui alle lettere a) e b) del comma 2-bis dell'articolo 114
del citato testo unico delle imposte sui redditi, purché detti immobili siano vincolati
ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e facciano parte degli elenchi relativi ai
numeri 1) e 2) dell'articolo 1 della medesima legge, o siano assoggettati al vincolo della
inedificabilità in base ai piani di cui all'articolo 5 della medesima legge e al
decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto
1985, n. 431, e la donazione avvenga allo scopo di assicurare la conservazione del bene
nella sua integrità, per il godimento delle presenti e delle future generazioni.
Le
agevolazioni di cui all'articolo 5 della legge 2 agosto 1982, n. 512, sono accordate nel
caso di trasferimenti delle cose di cui ai numeri 1) e 2) dell'articolo 1 della citata
legge n. 1497 del 1939 effettuati da soggetti che abbiano fra le loro finalità la
conservazione di dette cose.
Alla
copertura delle minori entrate derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutate
in lire 100 milioni per il 1991, lire 1 miliardo per il 1992 e lire 2 miliardi per il
1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero
del tesoro per il 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Norme
generali sui parchi nazionali".
Il
Ministro delle finanze presenta annualmente al Parlamento una relazione sugli effetti
finanziari del presente articolo.
38. Copertura finanziaria
All'onere
derivante dalla attuazione dell'articolo 3, comma 3, pari a lire 5 miliardi per ciascuno
degli anni 1992 e 1993 ed a lire 10 miliardi per l'anno 1994, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno
1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Programma di salvaguardia
ambientale e tutela dei parchi nazionali e delle altre riserve naturali".
All'onere
derivante dall'attuazione dell'articolo 3, comma 7, pari a lire 600 milioni per ciascuno
degli anni 1991, 1992 e 1993 e a regime, si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856
dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento "Ristrutturazione del Ministero dell'ambiente".
All'onere
derivante dall'attuazione dell'articolo 3, comma 9, pari a lire 3,4 miliardi per ciascuno
degli anni 1991, 1992 e 1993 e a regime, si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856
dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento "Ristrutturazione del Ministero dell'ambiente".
All'onere
derivante dall'attuazione dell'articolo 4, comma 8, pari a lire 22,9 miliardi per l'anno
1991 ed a lire 12 miliardi per l'anno 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856
dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento "Norme generali sui parchi nazionali e le altre riserve
naturali".
All'onere
derivante dall'attuazione dell'articolo 4, comma 9, pari a lire 110 miliardi per ciascuno
degli anni 1992 e 1993 ed a lire 92 miliardi per l'anno 1994, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno
1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Programma di salvaguardia
ambientale e tutela dei parchi nazionali e delle altre riserve naturali".
All'onere
relativo all'attuazione dell'articolo 18, comma 4, pari a lire 5 miliardi per ciascuno
degli anni 1992, 1993 e 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello
stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento "Programma di salvaguardia ambientale e tutela dei
parchi nazionali e delle altre riserve naturali".
All'onere
derivante dall'attuazione dell'articolo 18, comma 5, pari a lire 1 miliardo per ciascuno
degli anni 1991, 1992 e 1993 e a regime, si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856
dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento "Norme generali sui parchi nazionali e le altre riserve
naturali".
All'onere
derivante dall'attuazione dell'articolo 34, comma 10, pari a lire 20 miliardi per l'anno
1991 ed a lire 30 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno
1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Programma di salvaguardia
ambientale e tutela dei parchi nazionali e delle altre riserve naturali".
All'onere
derivante dall'attuazione dell'articolo 34, comma 11, pari a lire 10 miliardi per l'anno
1991, lire 15,5 miliardi per l'anno 1992 ed a lire 22 miliardi per l'anno 1993 e a regime,
si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del
tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Norme
generali sui parchi nazionali e le altre riserve naturali".
All'onere
derivante dall'attuazione dell'articolo 35, comma 8, pari a lire 2 miliardi per l'anno
1991, lire 3 miliardi per l'anno 1992 e lire 4 miliardi per l'anno 1993 e a regime, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del
tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Norme
generali sui parchi nazionali e le altre riserve naturali".
All'onere
derivante dall'attuazione dell'articolo 35, comma 9, pari a lire 14 miliardi per l'anno
1991, lire 17,5 miliardi per l'anno 1992 e lire 21 miliardi per l'anno 1993 e a regime, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del
tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Norme
generali sui parchi nazionali e le altre riserve naturali".
Per
gli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 3, comma 3, dell'articolo 4, comma 9,
dell'articolo 18, comma 4, e dell'articolo 34, comma 10, gli stanziamenti relativi agli
anni successivi al triennio 1991-1993 saranno rimodulati ai sensi dell'articolo 11, comma
3, lettera c), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificata dalla legge 23 agosto
1988, n. 362.
- Il Ministro del tesoro è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Note
- Per la proroga del termine, vedi
l'art. 3, D.L. 28 agosto 1995, n. 361.
- Comma così modificato dall'art.
4, L. 8 ottobre 1997, n. 344. Vedi anche il D.P.R. 30 marzo 1998.
- Lettera aggiunta dall'art. 4, L. 8
ottobre 1997, n. 344.
- Per la proroga al 31 dicembre 1996
del termine previsto dal presente comma 4, vedi l'art. 6, D.L. 23 ottobre 1996, n. 548.
- Lettera aggiunta dall'art. 4, L. 8
ottobre 1997, n. 344.
- Recte 31 dicembre 1982, n. 979.
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